Tribunale di Verona, ordinanza 18 gennaio 2012.
Nell’ipotesi di pluralità di domande avvinte dal vincolo dell’accessorietà ex art.31 c.p.c., alcune soltanto delle quali soggette a mediazione obbligatoria, al fine di rendere utile il ricorso alla mediazione è estremamente opportuno che le parti vi devolvano tutta la controversia.
Invero, nel caso di specie, il consenso delle parti all’avvio di tale fase incidentale, può presumersi sulla base del contegno processuale delle parti, estrinsecatasi per quanto riguarda l’opposta, nel richiedere espressamente l’avvio di essa, sia pure limiti sopra detti, e, per quanto riguarda l’opponente, nel non aver sollevato obiezioni di sorta a tale eventualità.
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