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Litisconsorzio necessario: se la prima notifica si è perfezionata precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, la mediazione non è condizione di procedibilità

Autore Stefania Negro

09 11m 11

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Ordinanza del 9 ottobre 2011, Tribunale di Vasto

Nell’ipotesi di litisconsorzio necessario tra più convenuti, per la pendenza della lite deve aversi riguardo al momento in cui la prima notifica giunge nella sfera di conoscenza del primo convenuto, non ostando l’eventuale successiva notifica nei confronti delle restanti controparti. Ne consegue, che se la prima notifica si è perfezionata precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/10, la mediazione non può essere considerata come condizione di procedibilità.
  • Avv. Stefania Negro

    Lecce

    Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore. Credo fermamente nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino nella salvaguardia dell`esigenza fondamentale di una giustizia celere e rispettosa dei molteplici interessi in gioco.

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