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Le parti devono avviare effettivamente la mediazione, da intendersi quella di cui all’art.1 D.Lgs.28/2010

Autore Mario Antonio Stoppa

02 06m 16

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Corte di Appello di Firenze, ordinanza 2.10.2015

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in appello.
L’onere di avvio va posto a carico dell’appellante e l’istanza va depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti, se d’accordo tra loro, possano derogarvi rivolgendosi, con domanda congiunta, ad un altro organismo scelto di comune accordo).
In merito alla procedura, la mediazione deve svolgersi con la presenza delle parti e non dei soli difensori che, ricevuti i chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarino il rifiuto di procedere alla mediazione.
Inoltre, precisa la Corte, affinché l’ordine del Giudice possa ritenersi correttamente eseguito, deve trattarsi di un tentativo di mediazione effettivamente avviato dalle parti e dai loro difensori (nel senso che tutti devono partecipare alla procedura di mediazione effettivamente avviata dal mediatore, intesa quest’ultima come l’attività posta in essere da un terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole – v. art.1 del D.lgs. n.28/2010).
  • Avv. Mario Antonio Stoppa

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016). E` mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le proprie relazioni sociali. Ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle liti in materia di successioni, divisioni, contratti reali, locazioni e contratti bancari, concludendo accordi positivi in numerosi casi. Svolge l`attività di tutor per i neo-mediatori e si occupa di aggiornamento normativo e formativo.

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