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La simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale si riferisce ai fatti o alle ragioni di diritto?

Autore Donato Mele Mongiò

06 02m 25

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Tribunale di Torino, sez. VIII, sentenza 05/11/2024, n. 5573; giudice: dott. Marco Ciccarelli

Commento:
La fattispecie verte in tema  di impugnazione di delibera condominiale: il condominio eccepisce la "asimmetria" fra la domanda di mediazione (in cui era stata dedotta soltanto la nullità della delibera) e quella giudiziale (in cui si chiede anche una alternativa pronuncia di annullabilità), concludendo per la improcedibilità della domanda.
L’eccezione viene respinta.
Al riguardo, la sentenza in commento ribadisce che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando “gli accadimenti narrati in fase di mediazione” siano corrispondenti a quelli che saranno poi esposti in fase processuale.
Il tribunale torinese precisa, ancora, che: “pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio…”. Ciò che rende “corrispondente” la domanda introdotta in sede di mediazione rispetto a quella giudiziale sono dunque gli elementi di fatto, non la qualificazione giuridica dell'invalidità in termini di nullità o di annullabilità.
Pertanto, conclude il dott. Ciccarelli, “è irrilevante che le attrici abbiano affermato in quella sede la nullità della delibera mentre in questa sede ne hanno sostenuto, alternativamente, l'annullabilità. Infatti, la qualificazione dell' invalidità in termini di nullità o di annullabilità è questione giuridica che non impedisce la piena conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda e non pregiudica, quindi, l'efficacia del procedimento di mediazione”. _
  • Avv. Donato Mele Mongiò

    Lecce

    Iscritto nell Albo degli Avvocati presso la Corte d Appello di Lecce dal 15.9.99, ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento in Diritto e Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato. Svolge intensa attività stragiudiziale, particolarmente in materia contrattuale e difesa in materia fallimentare, esecutiva, contrattuale, agraria, successoria ed è un fermo sostenitorte della definizione conciliativa delle vertenze. Ha esercitato per molti anni la carriera universitaria come Cultore di Diritto Amministrativo con il prof. Ernesto Sticchi Damiani e di Contabilità di Stato con il prof. Eugenio F. Schlitzer presso la Università di Lecce. Titoli pubblicati : - Le eccezioni all obbligo di avviso dell avvio del procedimento amministrativo ex art.7 L. 241/90 in Quaderni del Corso di Laurea in Giurisprudenza n.1/1997, Argo ; - Il giudizio di conto nella recente evoluzione normativa : in La finanza locale, rivista mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle regioni, n.11 Novembre 1998, Maggioli.

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