Corte di Cassazione, sez. II civile, 30.01.2023, ordinanza n. 7269
La controversia ha ad oggetto un contratto di appalto, non rientrante fra le materie obbligatorie nemmeno successivamente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia. L’impresa richiedeva decreto ingiuntivo al Tribunale di Livorno - sezione distaccata di Piombino ,nei confronti del cliente per il pagamento di opere. Il cliente chiedeva la revoca dell’ingiunzione e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno adducendo l’imperfetta esecuzione delle opere. L’impresa negava viceversa l’esistenza dei vizi e eccepiva la prescrizione dell’azione di risarcimento. La Corte d’Appello di Firenze invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, onerando l’appellante dell’avvio della procedura ma all’udienza successiva rilevava che tale invito era rimasto senza esito e pertanto dichiarava improcedibile la domanda. L’appellante pertanto proponeva ricorso per cassazione e l’appellata resisteva con controricorso.
Con il primo motivo si denunciava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito aveva disposto l’avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l’espletamento.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 1 D.Lgs. 28/2010, sostenendo che “la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l’impossibilità di dichiarare improcedibile la domanda”.
Il ricorso viene ritenuto infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo ex art. 13 d.lgs. 28/2010.
L’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010 elenca una pluralità di controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione (obbligatoria).
Oltre all’obbligatoria, “il comma 2 prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. In tal caso, “l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 31209/2022; Cass. n. 12986/2021; Cass. n. 25155/2020; Cass. n. 32797/2019; Cass. n. 27433/2018).
Non rileva, dunque, secondo il Supremo Collegio “che la causa non rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del comma secondo del richiamato art. 5, conseguendone ugualmente l’improcedibilità della domanda in appello” (Cass. 40035/2021). °
Con il primo motivo si denunciava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito aveva disposto l’avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l’espletamento.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 1 D.Lgs. 28/2010, sostenendo che “la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l’impossibilità di dichiarare improcedibile la domanda”.
Il ricorso viene ritenuto infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo ex art. 13 d.lgs. 28/2010.
L’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010 elenca una pluralità di controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione (obbligatoria).
Oltre all’obbligatoria, “il comma 2 prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. In tal caso, “l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 31209/2022; Cass. n. 12986/2021; Cass. n. 25155/2020; Cass. n. 32797/2019; Cass. n. 27433/2018).
Non rileva, dunque, secondo il Supremo Collegio “che la causa non rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del comma secondo del richiamato art. 5, conseguendone ugualmente l’improcedibilità della domanda in appello” (Cass. 40035/2021). °
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