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La procura sostanziale in mediazione non deve essere notarile. L’inefficienza organizzativa dell`organismo di mediazione non può essere addebitata alla parte istante

Autore Fabrizia Resta

05 07m 24

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Corte d’Appello di Napoli, 8.5.2024, sentenza n. 1994, giudice ausiliario relatore Marco Marinaro Giudice

La Corte d’Appello di Napoli, in un’articolata sentenza con giudice relatore prof. Marinaro, ha fatto luce sull’annosa questione della forma della procura rilevando che per delegare la partecipazione in mediazione non è necessaria una procura in forma notarile.
La vicenda aveva ad oggetto l’appello contro una sentenza Tribunale di Torre Annunziata (ex Sezione distaccata di Sorrento) in tema di inadempimento ad obbligazioni contrattuali contenute in una scrittura privata (un contratto preliminare) e condanna al risarcimento dei danni.
Il procedimento di mediazione veniva introdotto dalla parte appellante e con la personale partecipazione della parte appellata e si concludeva con esito negativo in data 15 dicembre 2020.
La Corte sollecita il contradditorio sul tema del corretto esperimento della mediazione. Dalle note si rileva che:
-dall'esame del verbale non si evince il contenuto della procura;
-non si rileva il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
-il rinvio delle parti in mediazione sembra adottato oltre il termine previsto dall’art. 5, 2 comma, dlgs 28/2020;
-non erano state conferite apposite procure speciali distinte rispetto alla procura alle liti;
-la notifica ad una parte chiamata contumace in appello non era regolare (il mediatore ha attestato che la comunicazione dell'incontro x "non è stata recapitata poiché destinatario risultante sconosciuto".
 
La Corte rileva che la questione della procura è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito con orientamenti non coerenti. La norma cardine è l'art. 1392 c.c. che impone che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Il principio è stato pienamente recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 27/03/2019, n. 8473) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediativo (ex multis, Trib. Ravenna, sent. n. 571 del 31.10.2022)  dissentendo dall’orientamento minoritario (ad es. Trib. Genova 15/02/2022),
Nel caso di specie, dei cinque soggetti che hanno proposto congiuntamente l'atto di appello, soltanto in due hanno partecipato personalmente all'incontro di mediazione assistite da due avvocati.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c., è sufficiente che anche soltanto uno dei litisconsorti compia l'atto. Ciò significa che seppure gli altri tre soggetti non abbiano partecipato ritualmente all'incontro di mediazione (in quanto non vi è prova agli atti del rilascio di una idonea procura secondo le indicazioni sopra riportate), la stessa deve intendersi sotto questo profilo ritualmente esperita ai fini della procedibilità dell'appello. Quanto all'assistenza dell'avvocato, è evidente secondo la Corte che trattandosi di una assistenza in sede stragiudiziale con la presenza personale della parte, non occorreva il rilascio di alcuna procura risultando sufficiente la presenza all'incontro di mediazione nel ruolo di assistenza della stessa come verbalizzata dal mediatore.
 
Nella specie il mediatore non aveva correttamente e puntualmente indicato a verbale le attività svolte dall'organismo per la comunicazione degli inviti alle due parti contumaci. Se l'organismo erra nell'indirizzamento della comunicazione rispetto ai dati forniti con l'istanza di mediazione, non può ragionevolmente gravarsi l'istante della fase di invito della parte chiamata in mediazione. La procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all'inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale. Non può onerarsi la parte istante di attività che il legislatore ha affidato ad un organismo che professionalmente amministra il servizio di mediazione e che, quindi, trasmette l'invito alle parti da invitare assumendosi la responsabilità della tempestiva ed effettiva comunicazione (App. Napoli, sent. n. 2457 del 7.6.2022). Pervenire alla declaratoria di improcedibilità per una negligenza o una inefficienza dell'organismo costituirebbe una conseguenza irragionevole e che renderebbe la mediazione non uno strumento di pacificazione e coesione sociale ma che innesca ulteriore contenzioso anche in sede giudiziale. Pertanto, la mediazione oggetto di esame è stata ritualmente esperita e l'eccezione proposta dall'appellato è stata respinta.°
 
 
  • Avv. Fabrizia Resta

    Lecce

    Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi su un piano superiore a quello grettamente personale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale. Ho studiato e studio diritto dai tempi dell`università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per litigare, ma per rielaborare il dialogo e la comunicazione al fine di raggiungere un accordo. Ho iniziato il tirocinio nello studio notarile nel 1989 e dal 1993 ho svolto e svolgo la mia attività in quest`ambito. La casistica umana mi arricchisce e l`esperienza maturata mi è stata d`ausilio tutte le volte in cui la vita ha deciso di essere severa con me. Un cliente dovrebbe scegliermi non per il mio sapere, ma per l`entusiasmo e l`onestà morale che dedico alla mia missione lavorativa.

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