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La mediazione obbligatoria prevista dall’art. 3, comma 6-ter del D. L. n. 6/2020 riguarda solo ed esclusivamente inadempimenti contrattuali connessi alle restrizioni imposte durante l’emergenza Covid-19.

Autore Maurilio Faso

22 12m 24

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Tribunale di Trani, 25.11.2024, sentenza n. 1624, Giudice Claudio Di Giacinto

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opponente ha eccepito l’improcedibilità della domanda a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l’art. 3 comma, 6-ter del D. L. 6/2020 stabilisce che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 amrzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”;
  • tale previsione è limitata alle controversie relative all’inadempimento di obbligazioni contrattuali per motivi derivanti dall’emergenza epidemiologica;
  • nel caso di specie, l’oggetto del giudizio è del tutto estraneo alla predetta emergenza e riguarda il pagamento di compensi pattuiti in un contratto di prestazione d’opera intellettuale.;
Per tali motivi, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale. *
  • Avv. Maurilio Faso

    Palermo

    Esercito la professione di avvocato civilista ormai da oltre 25 anni, e punto ad offrire prestazioni di assistenza e consulenza legale fondate su qualità ed efficacia. Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, recupero crediti e procedure esecutive, locazioni e condominio, obbligazioni e contratti, risarcimento danni. Cerco di coltivare la relazione con il cliente, informandolo in modo costante sull`evoluzione della sua vicenda, con l`impegno affinché una controversia possa essere risolta nel modo più utile per le esigenze concrete che emergono dal confronto. Perciò punto molto sull`extragiudiziario, visti i tempi imprevedibili ed i costi sempre più onerosi di una causa in tribunale, oltre allo stress che ad essa inevitabilmente si accompagna. In questa ottica, sono andato sempre più rivalutando la mediazione, che oggi considero una reale e concreta alternativa alla soluzione giudiziaria, soprattutto per la possibilità che dà di trovare soluzioni condivise dalle parti, garantendo la salvaguardia della loro relazione e la ritrovata serenità che si accompagna alla risoluzione di un conflitto.

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