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La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari non comprende le vertenze aventi ad oggetto la fideiussione, l`assegno e il leasing finanziario.

Autore Paula Bongiorni

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Corte di Cassazione, Sez. I, 21.10.2022, ordinanza n. 31209 giudice estensore: Luigi Cesare Giuseppe Scotti

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad un credito derivante in parte da un mutuo chirografario e in parte dallo scoperto di un conto corrente ipotecario.

In primo grado il Tribunale negava negato la provvisoria esecutorietà e disponeva il tentativo di mediazione facoltativo, onerando la Banca di intraprendere la procedura. Nessuna delle parti dava però impulso alla mediazione e il Giudice dichiarava improcedibile la domanda della convenuta opposta e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.

La sentenza veniva impugnata dall’Istituto di Credito, che esponeva tra i motivi di impugnazione la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'artt.5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, nonché la mancanza di una norma che ponesse a carico proprio l’onere di attivare la procedura di mediazione.

In merito, la Suprema Corte ha così statuito:
  • l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 stabilisce che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
  • il secondo comma dello stesso articolo 5, fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;
  • il comma 1 bis dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, che deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la cui mancanza ai fini della declaratoria di improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
  • il comma 2 dell'art. 5, comma 2 del d. lgs 28/2010 attiene alla mediazione c.d. delegata, che può essere disposta dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti;
  • la Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione;
  • l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» così come vengono identificati nel codice civile, nel testo unico bancario e nella contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario;
  • l'obbligo di mediazione non può essere esteso al leasing immobiliare, alla controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, né alle vertenze relative a fideiussioni;
  • nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
  • quand'anche il provvedimento fosse stato pronunciato ai sensi del comma 1 bis a titolo di imposizione obbligatoria del tentativo di mediazione, come sostiene la ricorrente, e non già ai sensi del comma 2, a titolo di mediazione facoltativa, l'onere di impulso e l'interesse a coltivare la mediazione sarebbe comunque gravato sulla Banca convenuta opposta, attore sostanziale.
 
Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha ritenuti infondati i motivi di impugnazione e, pertanto, ha rigettato il ricorso e condannato l’Istituto di Credito al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. *
  • Avv. Paula Bongiorni

    Genova

    Sono avvocato in Genova dal 1999. Mi sono occupata di varie materie attinenti al diritto civile e ho sempre accompagnato la mia attività professionale con l impegno nel sociale e nell associazionismo. Recentemente ho dedicato parte della mia attività alla consulenza aziendale in materia di certificazioni internazionali e sono auditor anticorruzione. Nel trattare le controversie ho un approccio che tende alla visione complessiva delle problematiche, andando spesso oltre il problema rappresentato per individuare la migliore soluzione, per questo motivo ho deciso di avvicinarmi alla mediazione, che ritengo più affine alle mie modalità di lavoro.

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