Corte di Cassazione, Sez. I, 21.10.2022, ordinanza n. 31209 giudice estensore: Luigi Cesare Giuseppe Scotti
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad un credito derivante in parte da un mutuo chirografario e in parte dallo scoperto di un conto corrente ipotecario.
In primo grado il Tribunale negava negato la provvisoria esecutorietà e disponeva il tentativo di mediazione facoltativo, onerando la Banca di intraprendere la procedura. Nessuna delle parti dava però impulso alla mediazione e il Giudice dichiarava improcedibile la domanda della convenuta opposta e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
La sentenza veniva impugnata dall’Istituto di Credito, che esponeva tra i motivi di impugnazione la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'artt.5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, nonché la mancanza di una norma che ponesse a carico proprio l’onere di attivare la procedura di mediazione.
In merito, la Suprema Corte ha così statuito:
In primo grado il Tribunale negava negato la provvisoria esecutorietà e disponeva il tentativo di mediazione facoltativo, onerando la Banca di intraprendere la procedura. Nessuna delle parti dava però impulso alla mediazione e il Giudice dichiarava improcedibile la domanda della convenuta opposta e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
La sentenza veniva impugnata dall’Istituto di Credito, che esponeva tra i motivi di impugnazione la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'artt.5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, nonché la mancanza di una norma che ponesse a carico proprio l’onere di attivare la procedura di mediazione.
In merito, la Suprema Corte ha così statuito:
- l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 stabilisce che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
- il secondo comma dello stesso articolo 5, fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;
- il comma 1 bis dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, che deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la cui mancanza ai fini della declaratoria di improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
- il comma 2 dell'art. 5, comma 2 del d. lgs 28/2010 attiene alla mediazione c.d. delegata, che può essere disposta dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti;
- la Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione;
- l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» così come vengono identificati nel codice civile, nel testo unico bancario e nella contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario;
- l'obbligo di mediazione non può essere esteso al leasing immobiliare, alla controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, né alle vertenze relative a fideiussioni;
- nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
- quand'anche il provvedimento fosse stato pronunciato ai sensi del comma 1 bis a titolo di imposizione obbligatoria del tentativo di mediazione, come sostiene la ricorrente, e non già ai sensi del comma 2, a titolo di mediazione facoltativa, l'onere di impulso e l'interesse a coltivare la mediazione sarebbe comunque gravato sulla Banca convenuta opposta, attore sostanziale.
Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha ritenuti infondati i motivi di impugnazione e, pertanto, ha rigettato il ricorso e condannato l’Istituto di Credito al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. *
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