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La mediazione è valida anche se ha un’ampiezza oggettiva e soggettiva maggiore rispetto alla domanda giudiziale.

Autore Biagio Barbiera

27 06m 23

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Tribunale di Forlì, 23.06.2022, sentenza n. 472 – giudice Valentina Vecchietti

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare.
Parte convenuta deduceva che l’attore aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di trenta giorni dall’adozione della delibera e, quindi, tardivamente (peraltro dopo la notifica dell’atto di citazione); per tale ragione, eccepiva l'inammissibilità dell’impugnazione della delibera ex art. 1109 c.c. per omesso tempestivo rispetto della condizione di procedibilità.
Inoltre, parte convenuta rilevava l'irritualità della domanda attorea poiché non le parti del giudizio e quelle della mediazione non erano le medesime.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la maggiore ampiezza soggettiva ovvero oggettiva della mediazione rispetto all'oggetto del giudizio e/o il fatto che la mediazione sia stata instaurata dopo il giudizio non inficia la validità della mediazione;
  • infatti, la mediazione può intervenire anche in corso di causa (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010).
La mediazione è stata validamente esperita e, pertanto, l’eccezione di tardività della domanda è infondata. *
 
  • Avv. Biagio Barbiera

    Palermo

    Sono Avvocato civilista in Palermo dal 1987, con abilitazione presso le Giurisdizioni Superiori dal 2000; contitolare dello Studio Legale Barbiera, fondato nel 1970 dall`avv. Vincenzo Barbiera, Lo studio è specializzato in Diritto Fallimentare, Commerciale, Societario, Tributario, di Famiglia, delle Locazioni, delle Successioni, del Condominio e della Comunione, Esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Master di Specializzazione in Diritto di Famiglia e Minorile e sui Profili Fiscali nei procedimenti di separazione e divorzio; Diploma di Amministratore di Condominio, iscritto all`ARAI Associazione Amministratori Immobiliari.

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