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La mediazione come obbligo partecipativo: sanzioni e valorizzazione processuale dell’assenza ingiustificata.

Autore Brunella Brunelli

01 04m 26

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Tribunale di Treviso, 10.02.2026, n. 186

La pronuncia trae origine da una controversia in materia locatizia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione per morosità del conduttore. A seguito dell’opposizione, il giudizio veniva convertito in ordinario e veniva disposta la mediazione obbligatoria, che tuttavia si concludeva con esito negativo per mancata partecipazione del conduttore, pur regolarmente convocato.
Su tale circostanza il Tribunale costruisce uno dei passaggi più significativi della decisione, applicando il nuovo art. 12-bis d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia.
Il giudice afferma anzitutto che l’assenza ingiustificata alla mediazione non è neutra, ma costituisce un comportamento processualmente valutabile.
In particolare, ai sensi degli artt. 12-bis e 116 c.p.c., la mancata partecipazione può concorrere alla valutazione del materiale probatorio.
Si passa quindi da una concezione della mediazione come fase esterna al processo a una visione integrata, in cui essa incide direttamente sul giudizio.
La sentenza distingue con chiarezza le due forme di sanzione previste dall’art. 12-bis:
a) sanzione “automatica” (comma 2);
b) sanzione “discrezionale” (comma 3).
a) Quando la mediazione è condizione di procedibilità:
- il giudice deve condannare la parte assente senza giustificato motivo al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Si tratta di una sanzione obbligatoria, non rimessa alla discrezionalità del giudice.
b) Accanto a quella automatica, il giudice può condannare la parte al pagamento di una ulteriore somma equitativa.
Qui emerge un elemento di grande interesse: la norma utilizza il verbo “può”, attribuendo al giudice un potere valutativo.
Il Tribunale sottolinea che tale potere deve essere esercitato:
- alla luce delle peculiarità del caso concreto;
- considerando le ragioni dell’assenza;
-  in coerenza con la ratio conciliativa dell’istituto.
Nel caso di specie:
- il convenuto non partecipa alla mediazione;
- non fornisce alcuna giustificazione;
- risulta totalmente soccombente nel giudizio.
Il Tribunale ritiene quindi il suo comportamento censurabile e meritevole di sanzione.
Conseguentemente:
- applica la sanzione obbligatoria (doppio contributo unificato);
- applica anche quella discrezionale, determinandola in € 1.000.
La decisione evidenzia chiaramente la funzione delle nuove disposizioni: rafforzare l’effettività della mediazione obbligatoria.
Le sanzioni, invero, non hanno solo funzione punitiva, ma svolgono soprattutto una funzione incentivante.
Servono cioè a:
* scoraggiare comportamenti dilatori o opportunistici;
* indurre le parti a partecipare realmente al procedimento;
* evitare che la mediazione diventi un mero passaggio formale.
Dal ragionamento del Tribunale emerge una lettura evoluta dell’istituto: la partecipazione alla mediazione non è più una semplice facoltà, ma un vero e proprio dovere di collaborazione processuale.
In questa prospettiva:
* l’assenza ingiustificata integra una violazione del dovere di lealtà e correttezza;
* il processo civile viene concepito come spazio in cui le parti devono cooperare alla soluzione della lite.
La sentenza richiama espressamente la ratio deflattiva della mediazione, sottolineando però che il riconoscimento delle spese di mediazione e l’applicazione delle sanzioni sono coerenti con un sistema che mira non solo a ridurre il contenzioso, ma anche e soprattutto a favorire soluzioni alternative.
In questo senso, la mancata partecipazione frustra la funzione dell’istituto e giustifica senz’altro l’intervento sanzionatorio.
La decisione si inserisce a pieno titolo nel più recente orientamento volto a trasformare la mediazione da mero passaggio preliminare a momento centrale del sistema integrato di giustizia civile, nel quale la partecipazione delle parti non è più solo auspicata, ma imposta e presidiata da un articolato sistema sanzionatorio.
  • Avv. Brunella Brunelli

    Bologna

    Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L`arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l`abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986. Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali. Sono socia della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, diritto successorio, consulenza alle imprese, arbitrato e, naturalmente, di mediazione. L`attività di mediatrice è quella che attualmente mi dà più soddisfazioni: è davvero gratificante vedere le parti sorridere soddisfatte, dopo aver apprezzato il mio lavoro!

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