CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 22 luglio 2013, n.17781
1. La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 può trovare applicazione anche con riguardo alle controversie relative alla domanda di equa riparazione in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili e, quindi, possibili oggetto di transazioni e conciliazioni.
2. Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell`art. 5 primo comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272 della Corte Costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l`effetto della istanza di mediazione d`interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l`applicazione del sesto comma dell`art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa.
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