Tribunale di Trani, 29.01.2026, ordinanza n. 105
La compagnia di assicurazione Alfa agiva ex art. 1916 c.c. per ottenere dalla società Beta la ripetizione della somma versata alla propria assicurata Gamma a titolo di indennizzo dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del danneggiamento di un macchinario industriale concesso in locazione alla società Beta.
La società Beta si costituiva chiedendo la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazioni Delta ed eccependo in via preliminare:
La società Beta si costituiva chiedendo la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazioni Delta ed eccependo in via preliminare:
- l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 28/2010, stante la mancata partecipazione del l.r.p.t. dell'attrice e/o di suo sostituto munito di procura speciale sostanziale al primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in ragione della rinuncia al diritto di surrogazione
- l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Mantova, in virtù della clausola di competenza esclusiva prevista dall'art. 13 del contratto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la compagnia si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza il Tribunale respingeva le richieste istruttorie e rinviava per la decisione sulla questione preliminare di incompetenza che risolveva nel senso di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale ordinario di Mantova in virtù della clausola di deroga del foro territoriale contenuta nel contratto di noleggio, opponibile alla surrogante.
Il Tribunale non accoglie il rilievo di parte attrice secondo cui “avendo aderito alla mediazione, esperita avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Trani, la convenuta, nei fatti, ha rinunciato alla propria eccezione di incompetenza”.
Secondo il Tribunale:
- l'attrice può rinunciare al foro pattuito come esclusivo, ma la convenuta ben può decidere di avvalersi di tale clausola, formulando la relativa eccezione di incompetenza.
- l'adesione alla mediazione da parte della convenuta, peraltro configurabile quale onere di legge, è privo di incidenza in ordine alla competenza, atteso che è stata la stessa attrice ad individuare l'organismo territorialmente competente e altro non avrebbe potuto fare la convenuta se non partecipare in quella sede. La mancata eccezione, in quella sede, dell'incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia, al più potendo rilevare sub specie di accordo implicito delle parti circa la deroga alla competenza territoriale del solo organismo di mediazione, con i riflessi che ciò determina soltanto sull'assolvimento alla condizione di procedibilità della domanda, che dovrà essere comunque incardinata dinanzi al Giudice competente.
Il Tribunale ha tuttavia compensato le spese, riconoscendo "contraria a buona fede" la condotta della convenuta (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010) per non aver sollevato l’eccezione in mediazione. °
https://www.cfnews.it/avvocatura/la-competenza-territoriale-in-mediazione-non-solo-un-profilo-processuale/
Si vedano in senso contrario:
Tribunale di Palmi, 30.01.2024, sentenza n. 77 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-parte-invitata-che-partecipa-alla-mediazione-delegata-senza-contestare-l-incompetenza-dell-organismo-realizza-un-accordo-implicito-in-deroga-1543.aspx)
Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-silenzio-sulla-competenza-dell-organismo-di-mediazione-da-parte-dell-invitato-che-partecipa-al-procedimento-di-mediazione-costituisce-tacita-1416.aspx)
Tribunale di Belluno, 13.01.2026, sentenza n. 34
Alla prima udienza il Tribunale respingeva le richieste istruttorie e rinviava per la decisione sulla questione preliminare di incompetenza che risolveva nel senso di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale ordinario di Mantova in virtù della clausola di deroga del foro territoriale contenuta nel contratto di noleggio, opponibile alla surrogante.
Il Tribunale non accoglie il rilievo di parte attrice secondo cui “avendo aderito alla mediazione, esperita avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Trani, la convenuta, nei fatti, ha rinunciato alla propria eccezione di incompetenza”.
Secondo il Tribunale:
- l'attrice può rinunciare al foro pattuito come esclusivo, ma la convenuta ben può decidere di avvalersi di tale clausola, formulando la relativa eccezione di incompetenza.
- l'adesione alla mediazione da parte della convenuta, peraltro configurabile quale onere di legge, è privo di incidenza in ordine alla competenza, atteso che è stata la stessa attrice ad individuare l'organismo territorialmente competente e altro non avrebbe potuto fare la convenuta se non partecipare in quella sede. La mancata eccezione, in quella sede, dell'incompetenza territoriale non può comportare, in assenza di riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio, né costituisce rinuncia sostanziale alla clausola pattizia, al più potendo rilevare sub specie di accordo implicito delle parti circa la deroga alla competenza territoriale del solo organismo di mediazione, con i riflessi che ciò determina soltanto sull'assolvimento alla condizione di procedibilità della domanda, che dovrà essere comunque incardinata dinanzi al Giudice competente.
Il Tribunale ha tuttavia compensato le spese, riconoscendo "contraria a buona fede" la condotta della convenuta (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010) per non aver sollevato l’eccezione in mediazione. °
https://www.cfnews.it/avvocatura/la-competenza-territoriale-in-mediazione-non-solo-un-profilo-processuale/
Si vedano in senso contrario:
Tribunale di Palmi, 30.01.2024, sentenza n. 77 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-parte-invitata-che-partecipa-alla-mediazione-delegata-senza-contestare-l-incompetenza-dell-organismo-realizza-un-accordo-implicito-in-deroga-1543.aspx)
Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-silenzio-sulla-competenza-dell-organismo-di-mediazione-da-parte-dell-invitato-che-partecipa-al-procedimento-di-mediazione-costituisce-tacita-1416.aspx)
Tribunale di Belluno, 13.01.2026, sentenza n. 34
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