Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sezione 7), 3.09.2024, ordinanza causa C-658/23 Investcapital Ltd c. TK.
La controversia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di primo grado di Bucarest circa l’interpretazione della direttiva 2008/52 nell'ambito di una controversia tra Investcapital Ltd e TK in merito al recupero da parte di tale società di un credito derivante da un contratto stipulato tra TK e una società di telefonia mobile e ceduto da quest' ultima a Investcapital.
La legge rumena n. 192/2006 sulla mediazione e l’organizzazione della professione di mediatore (legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator), del 16 maggio 2006, prevede all’articolo 2:
“Salvo che la legge non disponga altrimenti, le parti, persone fisiche o giuridiche, possono risolvere le loro controversie di qualsiasi natura attraverso il procedimento di mediazione, anche dopo l’avvio di un procedimento giurisdizionale.
1bis. La prova della partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione è riportata da un attestato informativo rilasciato dal mediatore che ha fornito l’informazione. Se una delle parti rifiuta per iscritto di partecipare alla riunione informativa, non risponde all'invito di cui all'articolo 43, paragrafo 1, o non si presenta alla data fissata per la riunione informativa, viene redatto un verbale e inserito nel fascicolo dell'organo giurisdizionale.
1(ter). Il giudice respinge il ricorso introduttivo del giudizio in quanto irricevibile se la parte ricorrente non rispetta l’obbligo di partecipare alla riunione informativa sulla mediazione prima del deposito di tale ricorso, o dopo l’avvio del procedimento, entro il termine all'uopo fissato dal giudice, per le controversie nelle materie di cui all'articolo 60 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f).
1quater. La procedura di informazione sui vantaggi della mediazione può essere svolta dal giudice, dal procuratore, dal consulente legale, dall'avvocato o dal notaio. Viene redatto un documento che lo attesti.
1quinquies. I servizi forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis sono gratuiti e non possono dar luogo al pagamento di onorari, tasse o qualsiasi altro importo, indipendentemente dal titolo al quale siano richiesti.
E all’art. 60bis:
“Nelle controversie che possono, ai sensi di legge, essere oggetto di mediazione o di altro metodo alternativo di risoluzione delle controversie, le parti e/o la parte interessata, a seconda dei casi, sono tenute a fornire la prova della loro partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione, nelle seguenti materie:
a) in materia di tutela dei consumatori, quando il consumatore fa valere l’esistenza di un danno derivanti dall'acquisto di un prodotto o servizio difettoso, dalla violazione delle clausole contrattuali o delle garanzie concesse, dall'esistenza di clausole abusive contenute nei contratti conclusi tra i consumatori e i operatori economici o della violazione di altri diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
Nel caso di specie si trattava di una controversia di modesta entità in cui vige l’obbligo in Romania prima di depositare un ricorso di partecipare a una riunione informativa sulla mediazione.
2 sentenze delle Corte costituzionale rumena
Con la sentenza n. 266/2014 del 7 maggio 2014 la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafi 1 e 1 ter, della legge n. 192/2006 è contrario all'articolo 21 della Costituzione rumena che sancisce il libero accesso alla giustizia, in quanto l’obbligo di partecipare a tale riunione ne limiterebbe l’esercizio. La decisione della corte si basa sul preambolo e sugli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/52 e ha ritenuto che “le disposizioni di tale direttiva riguardano unicamente la possibilità, e non l’obbligo, per le parti di seguire la procedura di mediazione. Tali disposizioni non contengono quindi alcun elemento obbligatorio legato alla mediazione e tanto meno alla previa procedura di informazione sui vantaggi della mediazione”.
Sul tema si è pronunciata anche la sentenza n. 560/2018, del 18 settembre 2018, con cui la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che, se il legislatore nazionale avesse reso conformi alla Costituzione rumena le disposizioni dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza n. 266/2014, le disposizioni di legge adottate a seguito di quest' ultima sentenza pregiudicavano il libero accesso delle parti alla giustizia ed erano, pertanto, in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione rumena, in quanto rendevano obbligatoria la mediazione.
La questione sottoposta a rinvio pregiudiziale della Corte UE è se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, letto in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a che i giudici di uno Stato membro non possano disapplicare una decisione della corte costituzionale di tale Stato membro che invalidi una normativa nazionale in forza della quale la ricevibilità di taluni ricorsi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, è subordinata al rispetto, da parte della parte ricorrente, dell'obbligo di partecipare ad una riunione informativa sui vantaggi della mediazione. In sintesi, il giudice rumeno, in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione, può disapplicare le decisioni pertinenti della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)? La giurisprudenza costituzionale rumena viola l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52?
La risposta della CGUE è che la direttiva 2008/52 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che renda possibile il ricorso alla mediazione obbligatorio o sottoponendolo a incentivi o sanzioni. La CGUE si basa sul proprio precedente del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457) che ha statuito che il fatto di subordinare la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a condizione che la controversia sia sottoposta a una procedura preliminare di mediazione non è contraria al diritto dell'Unione a condizione che tale condizione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giurisdizionale. L’obbligo dei ricorrenti di partecipare a una riunione informativa sui vantaggi della mediazione, è in linea di principio compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, purché tale normativa non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. La direttiva 2008/52 non vieta, in quanto tale, agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione.°
M. Marinaro, le norme Ue non vietano di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione, in Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2024 e
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/le-norme-ue-non-vietano-rendere-obbligatorio-ricorso-mediazione-AGFeu8J
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CO0658
(testo francese)
La legge rumena n. 192/2006 sulla mediazione e l’organizzazione della professione di mediatore (legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator), del 16 maggio 2006, prevede all’articolo 2:
“Salvo che la legge non disponga altrimenti, le parti, persone fisiche o giuridiche, possono risolvere le loro controversie di qualsiasi natura attraverso il procedimento di mediazione, anche dopo l’avvio di un procedimento giurisdizionale.
1bis. La prova della partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione è riportata da un attestato informativo rilasciato dal mediatore che ha fornito l’informazione. Se una delle parti rifiuta per iscritto di partecipare alla riunione informativa, non risponde all'invito di cui all'articolo 43, paragrafo 1, o non si presenta alla data fissata per la riunione informativa, viene redatto un verbale e inserito nel fascicolo dell'organo giurisdizionale.
1(ter). Il giudice respinge il ricorso introduttivo del giudizio in quanto irricevibile se la parte ricorrente non rispetta l’obbligo di partecipare alla riunione informativa sulla mediazione prima del deposito di tale ricorso, o dopo l’avvio del procedimento, entro il termine all'uopo fissato dal giudice, per le controversie nelle materie di cui all'articolo 60 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f).
1quater. La procedura di informazione sui vantaggi della mediazione può essere svolta dal giudice, dal procuratore, dal consulente legale, dall'avvocato o dal notaio. Viene redatto un documento che lo attesti.
1quinquies. I servizi forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis sono gratuiti e non possono dar luogo al pagamento di onorari, tasse o qualsiasi altro importo, indipendentemente dal titolo al quale siano richiesti.
E all’art. 60bis:
“Nelle controversie che possono, ai sensi di legge, essere oggetto di mediazione o di altro metodo alternativo di risoluzione delle controversie, le parti e/o la parte interessata, a seconda dei casi, sono tenute a fornire la prova della loro partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione, nelle seguenti materie:
a) in materia di tutela dei consumatori, quando il consumatore fa valere l’esistenza di un danno derivanti dall'acquisto di un prodotto o servizio difettoso, dalla violazione delle clausole contrattuali o delle garanzie concesse, dall'esistenza di clausole abusive contenute nei contratti conclusi tra i consumatori e i operatori economici o della violazione di altri diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
Nel caso di specie si trattava di una controversia di modesta entità in cui vige l’obbligo in Romania prima di depositare un ricorso di partecipare a una riunione informativa sulla mediazione.
2 sentenze delle Corte costituzionale rumena
Con la sentenza n. 266/2014 del 7 maggio 2014 la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafi 1 e 1 ter, della legge n. 192/2006 è contrario all'articolo 21 della Costituzione rumena che sancisce il libero accesso alla giustizia, in quanto l’obbligo di partecipare a tale riunione ne limiterebbe l’esercizio. La decisione della corte si basa sul preambolo e sugli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/52 e ha ritenuto che “le disposizioni di tale direttiva riguardano unicamente la possibilità, e non l’obbligo, per le parti di seguire la procedura di mediazione. Tali disposizioni non contengono quindi alcun elemento obbligatorio legato alla mediazione e tanto meno alla previa procedura di informazione sui vantaggi della mediazione”.
Sul tema si è pronunciata anche la sentenza n. 560/2018, del 18 settembre 2018, con cui la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che, se il legislatore nazionale avesse reso conformi alla Costituzione rumena le disposizioni dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza n. 266/2014, le disposizioni di legge adottate a seguito di quest' ultima sentenza pregiudicavano il libero accesso delle parti alla giustizia ed erano, pertanto, in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione rumena, in quanto rendevano obbligatoria la mediazione.
La questione sottoposta a rinvio pregiudiziale della Corte UE è se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, letto in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a che i giudici di uno Stato membro non possano disapplicare una decisione della corte costituzionale di tale Stato membro che invalidi una normativa nazionale in forza della quale la ricevibilità di taluni ricorsi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, è subordinata al rispetto, da parte della parte ricorrente, dell'obbligo di partecipare ad una riunione informativa sui vantaggi della mediazione. In sintesi, il giudice rumeno, in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione, può disapplicare le decisioni pertinenti della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)? La giurisprudenza costituzionale rumena viola l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52?
La risposta della CGUE è che la direttiva 2008/52 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che renda possibile il ricorso alla mediazione obbligatorio o sottoponendolo a incentivi o sanzioni. La CGUE si basa sul proprio precedente del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457) che ha statuito che il fatto di subordinare la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a condizione che la controversia sia sottoposta a una procedura preliminare di mediazione non è contraria al diritto dell'Unione a condizione che tale condizione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giurisdizionale. L’obbligo dei ricorrenti di partecipare a una riunione informativa sui vantaggi della mediazione, è in linea di principio compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, purché tale normativa non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. La direttiva 2008/52 non vieta, in quanto tale, agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione.°
M. Marinaro, le norme Ue non vietano di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione, in Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2024 e
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/le-norme-ue-non-vietano-rendere-obbligatorio-ricorso-mediazione-AGFeu8J
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CO0658
(testo francese)
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