La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La Corte di Cassazione si richiama al noto arresto n. 40035/2020 e ribadisce l’esclusione della natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione anche nella mediazione obbligatoria

Autore Olimpia De Carlo

10 04m 23

Letto 1214 volte

Corte di Cassazione, sez. I civile, 31.03.2023, ordinanza n. 9102

X e Y proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di Z soc coop contestando le pretese creditorie della banca. Lo stesso Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale sulla natura perentoria del termine di presentazione della domanda. X e Y proponevano ricorso per cassazione e Z spa svolgeva difese mediante controricorso.  
Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti denunciano in violazione dell’applicazione dell’articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) contestando l’attribuzione di natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione. La stessa si era conclusa ampiamente prima dell’udienza successiva.
Con il secondo motivo veniva dedotta violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) quanto giudici di secondo e cure pur avendo ritenuto che non vi fosse stata dilatazione processuale ne avevano tratto opposto e conseguenze.
Il supremo collegio si richiama al noto arresto n. 40035/2020 che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione.
Il principio enunciato in detta pronuncia si riferiva alla mediazione delegata ma nulla osta alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege. Nel caso di specie l’intero procedimento si è svolto nella parentesi endo-processuale che va dall’emissione dell’ordinanza di rimessione all’udienza di verifica (concluso senza raggiungimento di alcun accordo) tra le parti ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio. La Corte dunque accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. °
 
  • Avv. Olimpia De Carlo

    Lecce

    Dopo oltre vent`anni di professione forense e di passione per il diritto credo nelle nuove sfide ed ancora più fortemente in tutti gli strumenti oggi forniti per risolvere le controversie. Sono naturalmente portata al sorriso ed al dialogo che ritengo prioritari e necessari in ogni relazione. L`esperienza maturata nelle aule di giustizia mi fa credere, con la convinzione che cerco sempre di trasmettere, che la mediazione sia la modalità più efficace e soddisfacente ma soprattutto capace di dare soluzioni in tempi ristretti. Ciò risponde alle esigenze del cittadino a tutela delle proprie ragioni.

    75 Recensioni

    4,8

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756