Corte di Cassazione, sez. I civile, 31.03.2023, ordinanza n. 9102
X e Y proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di Z soc coop contestando le pretese creditorie della banca. Lo stesso Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale sulla natura perentoria del termine di presentazione della domanda. X e Y proponevano ricorso per cassazione e Z spa svolgeva difese mediante controricorso.
Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti denunciano in violazione dell’applicazione dell’articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) contestando l’attribuzione di natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione. La stessa si era conclusa ampiamente prima dell’udienza successiva.
Con il secondo motivo veniva dedotta violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) quanto giudici di secondo e cure pur avendo ritenuto che non vi fosse stata dilatazione processuale ne avevano tratto opposto e conseguenze.
Il supremo collegio si richiama al noto arresto n. 40035/2020 che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione.
Il principio enunciato in detta pronuncia si riferiva alla mediazione delegata ma nulla osta alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege. Nel caso di specie l’intero procedimento si è svolto nella parentesi endo-processuale che va dall’emissione dell’ordinanza di rimessione all’udienza di verifica (concluso senza raggiungimento di alcun accordo) tra le parti ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio. La Corte dunque accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. °
Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti denunciano in violazione dell’applicazione dell’articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) contestando l’attribuzione di natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione. La stessa si era conclusa ampiamente prima dell’udienza successiva.
Con il secondo motivo veniva dedotta violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) quanto giudici di secondo e cure pur avendo ritenuto che non vi fosse stata dilatazione processuale ne avevano tratto opposto e conseguenze.
Il supremo collegio si richiama al noto arresto n. 40035/2020 che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione.
Il principio enunciato in detta pronuncia si riferiva alla mediazione delegata ma nulla osta alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege. Nel caso di specie l’intero procedimento si è svolto nella parentesi endo-processuale che va dall’emissione dell’ordinanza di rimessione all’udienza di verifica (concluso senza raggiungimento di alcun accordo) tra le parti ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio. La Corte dunque accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. °
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