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La Corte d’Appello censura la decisione del Tribunale che aveva statuito l’improcedibilità/estinzione dell`opposizione invece che la revoca del decreto ingiuntivo opposto

Autore Giuseppina Rivolta

05 07m 24

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Corte d’Appello di Roma, 28.03.2023, sentenza n. 2993, consigliere relatore Assunta Marini

La Soc. X s.r.l. in liquidazione aveva proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per oneri condominiali non corrisposti al Condominio lamentando la nullità dello stesso. Il Condominio si era costituito contrastando l'opposizione. Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice aveva assegnato termine per esperire la procedura di mediazione. Rilevatone il mancato esperimento, lo stesso aveva dichiarato improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. La Soc. X a quel punto ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentando l’erronea dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione.
 
Il giudice aveva stabilito che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice. Il Tribunale ne ha fatto conseguire l’improcedibilità/estinzione dell'opposizione.
 
La Corte d’appello non condivide tale conclusione seguendo il precedente SS U sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 e ha statuito che la sentenza di primo grado doveva essere modificata e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione posta a fondamento della decisione.°
  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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