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La consulenza tecnica in mediazione può essere utilizzata nel successivo giudizio come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza

Autore Samantha Lepera

18 05m 22

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Tribunale Ravenna, 14.03.2022, sentenza n. 154, giudice Paolo Gilotta

Il caso ha ad oggetto un’azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini a tutela della proprietà. Esperito senza esito positivo il tentativo di mediazione obbligatoria e istruita, la causa documentalmente, in particolare, mediante acquisizione della consulenza rassegnata in sede di mediazione, espressamente e consensualmente svincolata da oneri di riservatezza, la causa, sulle conclusioni sopra riportate, veniva trattenuta in decisione.
Il giudice analizza le conclusioni rassegnate nella perizia svoltasi in seno al procedimento di mediazione in quanto le parti hanno espressamente prestato consenso all'utilizzabilità della C.T.M..
Secondo il giudice a tal fine non vengono in rilievo eventuali profili critici connessi al dovere di riservatezza (art. 9 D.Lgs. n. 28 del 2010) e al regime di inutilizzabilità (ex art. 10 D.Lgs. n. 28 del 2010) delle "...informazioni acquisite nel corso del procedimento" (profili superati dalla giurisprudenza occupatasi del tema dell'utilizzabilità della CTM nel successivo giudizio, in particolareTrib. Ascoli Piceno sent. 20.10.2020, n. 617).
Secondo la sentenza citata "la relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo, può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all'interno di tale procedimento. Ne consegue che il Giudice potrà utilizzare tale relazione come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trame argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio".°
 
 
In senso conforme si vedano anche:
Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Luigi Cavallo - sentenza n. 1094 del 25.01.2022.
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-parti-possono-produrre-in-giudizio-la-consulenza-tecnica-svolta-in-mediazione-senza-per-cio-violarne-il-principio-di-riservatezza-1091.aspx
Tribunale di Roma, pronuncia del 22.10.2020
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nella-mediazione-delegata-il-giudice-puo-caldeggiare-le-parti-ad-avvalersi-di-una-consulenza-tecnica-in-mediazione-che-potra-essere-poi-depositata-in-913.aspx
 
 
In senso contrario
Corte d’Appello di Milano 26 giugno 2021, n. 1767, sezione II Civile
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-consulenza-tecnica-in-mediazione-non-puo-fare-ingresso-nel-successivo-giudizio-968.aspx
 
  • Avv. Samantha Lepera

    Genova

    Fin da quando ho memoria volevo essere una giurista, un sogno che è diventato realtà. Sono un avvocato specializzato in diritto civile e in diritto commerciale formatosi nello studio legale Lamalfa di Genova, con il quale a tutt’oggi collaboro, e grazie al quale ho potuto alimentare la passione per questa complessa, ma affascinante, professione. L’esperienza che ho maturato nell’esercizio della professione forense mi ha permesso di comprendere l’importanza della attività di mediazione come uno dei pochi strumenti che realmente permette alle parti coinvolte di raggiungere un risultato soddisfacente anche in ragione del contenimento dei costi e della tempistica. La mediazione è infatti l’unica procedura che permette alle parti di essere le vere protagoniste e di avere un ruolo attivo come dovrebbe accadere in tutte le “cose” della vita. Concludo con una citazione che ben riassume il mio pensiero e che ho fatto mia: “Mediare è una sfida: devi saper vestire i panni degli altri senza spogliarti dei tuoi” cit. Simone Nardone

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