Cassazione, Sez. III, 15.04.2026, ordinanza n. 9608
La controversia vede contrapposti un conduttore e l’Istituto che gestisce le case popolari e ha ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione.
L’Istituto agiva nei confronti del conduttore per il mancato pagamento dei canoni dal 1992 al 2012 per Euro 54.148,66. Il conduttore si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo la sproporzione e genericità degli importi richiesti, la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 quale atto interruttivo. Il Tribunale di Roma riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’Istituto per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata e pertanto condannava il conduttore al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.
Il conduttore proponeva appello eccependo, in via principale, l'improcedibilità della domanda e l'inefficacia dell'ordinanza di rilascio e in subordine, il rigetto delle domande proposte. L’appello veniva rigettato. In particolare, la Corte d’Appello ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione è solo pecuniaria con la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova. Quanto all’avviso di ricevimento, per la corte è un atto pubblico ex art. 2700 contro cui il conduttore avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa.
Il conduttore proponeva ricorso per cassazione basato su 4 motivi e l’Istituto resisteva con controricorso. Tutti i motivi vengono ritenuti inammissibili o infondati con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In particolare, quanto alla mediazione, la Corte ritiene che i precedenti n. 8473/2019, n. 28695/2023, n. 18485/2024, n. 14676/2025 e n. 40035/2021, n. 22038/2023, n. 4133/2024, 12858/2025, non stabiliscono che al primo incontro di mediazione debbano necessariamente comparire entrambe le parti (o tutte le altre parti). L’ “esperimento del procedimento di mediazione” richiede che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte (la parte che lo ha introdotto). L'ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l'accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.
La Corte afferma inoltre che non ha senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore e che che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.°
L’Istituto agiva nei confronti del conduttore per il mancato pagamento dei canoni dal 1992 al 2012 per Euro 54.148,66. Il conduttore si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo la sproporzione e genericità degli importi richiesti, la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 quale atto interruttivo. Il Tribunale di Roma riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’Istituto per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata e pertanto condannava il conduttore al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.
Il conduttore proponeva appello eccependo, in via principale, l'improcedibilità della domanda e l'inefficacia dell'ordinanza di rilascio e in subordine, il rigetto delle domande proposte. L’appello veniva rigettato. In particolare, la Corte d’Appello ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione è solo pecuniaria con la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova. Quanto all’avviso di ricevimento, per la corte è un atto pubblico ex art. 2700 contro cui il conduttore avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa.
Il conduttore proponeva ricorso per cassazione basato su 4 motivi e l’Istituto resisteva con controricorso. Tutti i motivi vengono ritenuti inammissibili o infondati con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In particolare, quanto alla mediazione, la Corte ritiene che i precedenti n. 8473/2019, n. 28695/2023, n. 18485/2024, n. 14676/2025 e n. 40035/2021, n. 22038/2023, n. 4133/2024, 12858/2025, non stabiliscono che al primo incontro di mediazione debbano necessariamente comparire entrambe le parti (o tutte le altre parti). L’ “esperimento del procedimento di mediazione” richiede che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte (la parte che lo ha introdotto). L'ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l'accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.
La Corte afferma inoltre che non ha senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore e che che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.°
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