La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La condizione di procedibilità della mediazione non può dirsi superata se le parti si limitano solo a presenziare al primo incontro.

Autore Luigi Butti

15 03m 15

Letto 5452 volte

Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28 gennaio 2015

Le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro informativo previsto in mediazione, pena la improcedibilità della domanda. In tal modo si è espresso il Giudice di pace di Monza in una recente sentenza, ribadendo un principio che trova oramai conferma nella giurisprudenza di merito e secondo cui, essendo la mediazione demandata condizione di procedibilità della domanda, tale presupposto procedurale è superato solo ove le parti vadano oltre il primo incontro informativo, partecipando effettivamente in mediazione.
  • Avv. Luigi Butti

    Verona

    Dottore commercialista e revisore contabile, conciliatore (ante d. lgs. 28/2010) e successivamente mediatore presso l`Organismo di Mediazione della CCIA di Verona , Parma e Reggio Emilia. Ho acquisito un’ottima esperienza nelle seguenti discipline: valutazione d’azienda, gestione d’azienda, contrattualistica, transazioni e negoziazioni. Ritengo di diporre di ottime capacità analitiche, sintetiche e relazionali, di elevata attitudine negoziale, di notevole cultura generale

    0 Recensioni

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756