Giudice di Pace di Monza, ordinanza 28 gennaio 2015
Le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro informativo previsto in mediazione, pena la improcedibilità della domanda. In tal modo si è espresso il Giudice di pace di Monza in una recente sentenza, ribadendo un principio che trova oramai conferma nella giurisprudenza di merito e secondo cui, essendo la mediazione demandata condizione di procedibilità della domanda, tale presupposto procedurale è superato solo ove le parti vadano oltre il primo incontro informativo, partecipando effettivamente in mediazione.
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