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La comunicazione della domanda di mediazione deve essere indirizzata alla parte personalmente o a soggetti con procura speciale sostanziale: la notifica ai difensori che non sono delegatari non è sufficiente a garantire la corretta instaurazione del procedimento

Autore Maria Francesca Rosa

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Cassazione, Sez. II, 09.04.2025, ordinanza n. 9322

  • Tizia, madre di Caio deceduto il 1 agosto 2008, agisce nei confronti di Mevia, cugina di primo grado del defunto, per far dichiarare la nullità, in quanto apocrifo e falso, del testamento del 6 luglio 2008 (redatto da un letto di ospedale 1 mese prima della morte) e, in subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, lo scioglimento della comunione ereditaria, il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'immobile e il rendimento del conto.
  • Mevia si costituisce in giudizio contestando la domanda di nullità del testamento e chiedendo la divisione.
  • Successivamente, Mevia deposita un atto stragiudiziale di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto da Tizia ma il cui contenuto viene disconosciuto dal procuratore di Tizia che avanza istanza di verificazione.
  • Tizia avvia un ulteriore giudizio con contenuto identico al primo, che viene riunito al procedimento originario. Il Tribunale di Napoli dichiara l'estinzione del primo procedimento e, pronunciandosi sul secondo, dichiara la nullità del predetto testamento olografo per difetto di autografia, aprendo la successione legittima e individuando Tizia (la madre) come unica erede.
  • Mevia interpone appello avanti alla Corte d'Appello di Napoli a cui resistono gli eredi di Tizia nel frattempo deceduta, che viene rigettato sulla base della tardività dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, non necessità della rinnovazione del disconoscimento della scheda testamentaria successivamente al deposito del suo originale, irrilevanza delle prove orali proposte dall'appellante e esaustività della consulenza grafologica
  • Contro tale sentenza Mevia ricorre per cassazione sulla base di sette motivi fra cui la violazione delle norme sulla mediazione obbligatoria, la mancata ammissione di prove orali decisive e la presunta insufficienza della consulenza grafologica.
  • Con il primo motivo del ricorso, Mevia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 28 del 2010 e dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito considerato tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione.
  • Con il secondo motivo di ricorso, Mevia lamenta la violazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di pronunciare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione, alla quale, non era stata correttamente convocata, essendo stata la convocazione inoltrata al suo difensore, benché diretta al proprio domicilio, e per avere omesso di rilevare l'ulteriore vizio dell'assenza dell'attrice alla procedura di mediazione, essendosi in quella sede presentato il solo difensore.
La prima e la seconda censura, trattate congiuntamente in ragione della stretta connessione, vengono ritenute infondate.Dopo una disamina della giurisprudenza sul punto (in particolare la nota Cass., Sez. 3, 27/7/2019, n. 8473; Cass., Sez. 2, 16/10/2023, n. 28695; Cass., Sez. 3, 13/5/2021, n. 12896), la corte rileva che la comunicazione, a cura dell'organismo di mediazione, della domanda di mediazione, della designazione del mediatore, della sede e dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura, della data del primo incontro e di ogni altra informazione utile, sancita dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010, non può che avere come destinatarie le parti personalmente o, se conosciute, le persone munite di apposita procura speciale sostanziale, non essendo all'uopo sufficiente la comunicazione ai rispettivi difensori che non siano anche delegatari, come arguibile dalla dicitura letterale della norma (che parla di comunicazione alle parti e non ai difensori), dalla necessità che le parti si presentino personalmente davanti al mediatore (comma 4 dell'art. 8) e dalla funzione perseguita con il ricorso al procedimento di mediazione, sicché la mancata comunicazione alla parte non può che invalidare il procedimento scorrettamente avviato e, di conseguenza, in caso di proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto, determinare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado.
Nella fattispecie, tuttavia i giudici di merito hanno affermato che la questione relativa all'invalidità del procedimento di mediazione era stata tardivamente proposta soltanto con la comparsa conclusionale, benché questa fosse stata riproposta anche con l'atto d'appello. Dovendo la questione dell'irregolarità della procedura di mediazione essere oggetto di specifica censura, sarebbe stato onere del ricorrente precisare in ricorso quando e come la questione era stata proposta in appello.
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata valutazione delle prove dedotte nel secondo giudizio e alla loro rilevanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.°
  • Avv. Maria Francesca Rosa

    Cagliari

    Svolgo la professione di avvocato nel Foro di Cagliari. L esperienza professionale mi ha permesso di constatare che mediare i conflitti tra le persone preserva la loro relazione e soddisfa potenzialmente gli interessi e i bisogni di tutte le parti coinvolte. Sono sempre stata appassionata di diritto dei consumatori e, in questo particolare ambito, ho potuto sperimentare e verificare che le attività di conciliazione sono efficaci a evitare il contenzioso. Credo nella mediazione e ritengo altresì importante facilitare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, sia nelle materie di diritto di famiglia che in quelle riguardanti la contrattualistica. Per questa ragione ho acquisito nuove strategie operative e competenze tecnico-comunicazionali avanzate a seguito della frequenza con profitto del triennio formativo in agevolatore nella relazione d aiuto del Master in Counseling Pluralistico Integrato.

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