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La comunicazione dell`invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa

Autore News 101

02 01m 24

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Tribunale di Sondrio, 29.09.2022, sentenza n. 319, giudice Barbara Licitra

In una opposizione a decreto ingiuntivo avente oggetto l’accertamento delle nullità di fideiussioni omnibus in quanto contenenti le cd. clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 c.c., si costituiva la convenuta, chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito dichiarare inammissibili o comunque respingere tutte le domande avanzate dagli opponenti.

Parte opponente in via preliminare ribadiva l’eccezione relativa al non corretto esperimento della procedura di mediazione per essere stata inviata la convocazione dell'incontro solo all'avvocato degli attori ma non personalmente. La circostanza è verificabile dall’esame del verbale di mancata partecipazione allegato dalla controparte ove viene detto che gli attori sono stati convocati tramite pec inviata al loro legale. Per tale motivo gli opponenti ritengono non esperita la mediazione, con ogni conseguenza di legge, quale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, seguendo il precedente Tribunale di Palermo, la n. 3903 del 2019 che aveva affermato che il D.lgs. 28/2010 non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.

Sulla questione preliminare relativa alla mediazione, il giudicante concorda con l'argomentazione per cui la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa, onde la mancata comparizione della parte attrice opponente non appare giustificata e si deve ritenere comunque esperito correttamente il doveroso procedimento di mediazione.

Anche nel merito, l'eccezione di nullità sollevata da parte degli attori opponenti è valutata dal giudice generica e non circostanziata. L’opposizione viene pertanto respinta e le spese seguono il criterio della soccombenza.°

Contra, si veda Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529, giudice relatore Cristina Longo

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/improcedibile-la-domanda-se-la-comunicazione-della-domanda-di-mediazione-viene-inviata-al-legale-costituito-in-giudizio-e-non-alla-parte-personalmente-1297.aspx

  • Avv. News 101

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