La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La comunicazione alle altre parti interessate della domanda di mediazione proposta dall’istante impedisce la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale.

Autore Simonetta Mibelli

15 11m 23

Letto 681 volte

Tribunale di Catania, 12.06.2023, sentenza n. 2548, giudice Maria Barbarba Giardinieri

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nella quale il Condominio convenuto eccepiva la decadenza della domanda per tardiva comunicazione dell’istanza di mediazione.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l'impugnazione della delibera condominiale è inammissibile se proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • l'inammissibilità dell'impugnazione attiene ai soli vizi afferenti l'annullabilità delle delibere;
  • il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale;
  • di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha statuito che al fine di impedire la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c., è necessario fare riferimento al momento della comunicazione all'altra parte o alle altre parti della presentazione della domanda di mediazione, così come disposto dall'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10:
  • nel caso di cui è procedimento, risulta la data di deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo, mentre non vi è prova della data di trasmissione della predetta istanza alla controparte;
  • se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto;
  • invece l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza alla controparte;
  • pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • tale soluzione risulta condivisa dalla maggioranza delle pronunce di merito.
 
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'impugnazione e quindi l'improcedibilità del giudizio, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite. *
 
  • Avv. Simonetta Mibelli

    Bologna

    Sono avvocato civilista, attiva, soprattutto, nell`ambito immobiliare: mi occupo, quindi, di diritti reali, con particolare predilezione per il diritto condominiale e delle locazioni. Assisto i miei clienti nelle compravendite immobiliare, nelle successioni e divisioni e non dimentico mai di ricordare loro l`importanza della definizione stragiudiziale dei conflitti, che può preservare il rapporto fra le parti, sicuramente destinato, invece, ad interrompersi quando ci si rivolge "al giudice". Mi piace sottolineare che, con la mediazione, le parti rimangono protagoniste e, con l`apporto del mediatore, oltre che dei propri avvocati, possono riuscire a sanare una situazione problematica, anche quando questa sembra irrimediabilmente compromessa, trovando l`accordo che poteva sembrare irraggiungibile, in tempi brevi e con costi contenuti. Voglio aggiungere che amo la mia professione, che la svolgo con passione e determinazione e che non mi lascio certo spaventare dalle sfide che questa mi propone giornalmente!

    19 Recensioni

    4,7

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756