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L’ottenimento di un provvedimento di sequestro giudiziario in una delle materie in cui è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione non esonera dall’esperirlo prima di avviare il giudizio di merito. Si può impugnare in appello la decisione del giudice che non rimette le parti in mediazione nonostante l’eccezione di improcedibilità del convenuto

Autore Stefano Nulli

05 11m 23

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Cassazione, Sez. II, 16.10.2023, sentenza n. 28695, consigliere relatore Antonio Scarpa

La Corte suprema si pronuncia sul rapporto tra mediazione e misure cautelari, una “una questione di diritto di particolare rilevanza, oggetto di contrastanti interpretazioni sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina”.
 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società X consulting richiedeva alla società Y srl la restituzione di determinati beni mobili di cui si dichiarava proprietaria ed in relazione ai quali aveva già ottenuto sequestro giudiziario ante causam.
 
Nel costituirsi, la società Y eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d. lgs. 28/2010 trattandosi di materia vertente su diritti reali.
Il giudice di Trento disattendeva l’eccezione ritenendo lo stesso incompatibile con l’osservanza del termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c., comma 1 per l’inizio del procedimento di merito e accoglieva la domanda attorea di rivendicazione.
Y srl impugnava la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Trento la quale dichiarava l’improcedibilità della domanda di merito per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione che andava avviato comunque contemporaneamente all'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1, pertanto riformava la sentenza di primo grado, senza però concedere il termine per avviare la mediazione.
X consulting ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello con due motivi. La corte ha ritenuto che i motivi del ricorso impongono di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza, pertanto rinviava la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FulvioTroncone, ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per il rigetto del primo motivo. Anche ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
Il primo motivo del ricorso della X Consulting Sas denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, e art. 6, comma 1 (nella formulazione vigente ratione temporis) nonchè dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1, per avere la Corte d'appello di Trento ritenuto che l'attore in rivendica avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione, potendo, al contempo, promuovere il giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dall'art. 669-octies c.p.c., stante la discrasia fra il rispetto di tale termine (non superiore a sessanta giorni) e la durata del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi).
Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis (vigente ratione temporis) nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e/o dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di Trento - dopo aver riformato la sentenza di primo grado, nel punto in cui aveva accertato l'incompatibilità tra la procedura di mediazione e il giudizio di merito conseguente alla concessione della misura cautelare conservativa- ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, senza assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell' istanza di mediazione davanti all'organismo competente.
Il supremo collegio si sofferma sull’analisi del rapporto tra la durata della mediazione, non superiore a tre mesi, e il termine per instaurare il procedimento di merito, sessanta giorni nell’ipotesi di provvedimenti cd conservativi (diversi da quelli anticipatori), decaduto il quale perde efficacia la cautela.
 
Unico indizio normativo, di per sè non risolutivo della questione in esame, è dato da quanto stabilito nel terzo (ora quinto) comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, secondo cui "(l)o svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari".
 
Vengono scartate le seguenti interpretazioni:
  • l’interpretazione estensiva dell'art. 669-octies c.p.c., comma 4, secondo cui per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine per l'inizio del giudizio di merito decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
  • (come ha fatto la Corte d'appello di Trento) chi abbia ottenuto la concessione di una misura cautelare conservativa deve depositare la domanda di mediazione e iniziare il giudizio di merito entro sessanta giorni, fissato nel provvedimento di accoglimento, dovendo poi il giudice inevitabilmente, rilevato che la mediazione non si è conclusa, fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6.
La Corte preferisce la tesi secondo cui potrebbe trovare utile applicazione anche per il termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, il disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 (dell'art. 8, ora comma 2), secondo cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta. In tal senso conclude pure il Pubblico Ministero nella memoria ex art. 378 c.p.c., comma 1: "anche in caso di riassunzione del giudizio di merito a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare a carattere conservativo, va attivato il procedimento di mediazione”.
In conclusione, il primo motivo viene rigettato perché la X consulting avendo ottenuto un sequestro giudiziario ante causam relativo a una controversia in materia di diritti reali e intendendo iniziare il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, non era esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010.
Il secondo motivo invece viene accolto.
Nel primo giudizio avendo la convenuta tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento della condizione di procedibilità e disporre conseguentemente che venisse presentata la domanda di mediazione. L'erroneo mancato rilievo della improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla convenuta, ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, che è stata fatta valere mediante appello.
Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., era tuttavia tenuto a rinnovare gli atti nulli, assegnando alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità risultasse soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così, Cass. n. 12896 del 2021).
Vengono dunque enunciati i seguenti principi di diritto:
-la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010;
-allorchè il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021).°
 
https://www.altalex.com/documents/2023/10/30/mediazione-provvedimenti-cautelari-compatibilita-termini
 
  • Avv. Stefano Nulli

    Torino

    Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi. Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l`impegno e la professionalità che costituiscono lo standard di questo Ente. Mi occupo principalmente di: questioni ereditarie, diritti reali, locazioni e condominio. Se avete un problema, insieme troveremo la soluzione.

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