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L’istanza di mediazione priva dei motivi di impugnazione non è valida e non interrompe il termine decadenziale ex art. 1337 c.c.

Autore Simone Tiraoro

02 05m 25

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Tribunale di Avellino, 03.04.2025, sentenza n. 530, Giudice Michela Palladino

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera condominiale, nella quale la parte convenuta, tra le varie, eccepiva anche l’invalidità del procedimento di mediazione introdotto da controparte e chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera per il decorso del termine ex art. 1137 cc.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • Il D. Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale;
  • onerata di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria è la parte che ha interesse al giudizio e ha il potere di introdurlo;
  • ai sensi del comma w dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2010, l’istanza di mediazione deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dall’art. 125 cpc relativamente al contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto;
  • ciò per permettere alla controparte di conoscere la materia del futuro contendere e di formulare le dovute contestazioni;
  • se nella domanda di mediazione è assente la causa petendi e il petitum, la parte chiamata non può conoscere la materia del futuro contendere e non può neppure partecipare coscientemente alla mediazione;
  • quindi, l’istanza di mediazione è valida se indica la delibera impugnata, la richiesta (nullità o annullabilità), la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione;
  • una domanda di mediazione generica non è valida e comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  • nel caso in esame, la domanda di mediazione non indicava la specifica motivazione dei vizi della delibera impugnata e, pertanto, era priva del contenuto minimo previsto;
  • di conseguenza, non vi era neppure corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale formulata;
  • pertanto, la mediazione non può ritenersi validamente svolta;
  • inoltre, anche l’effetto interruttivo del termine decadenziale non poteva ritenersi interrotto in presenza di un’istanza di mediazione  e di un procedimento di mediazione non regolarmente svolto. *
  • Avv. Simone Tiraoro

    Genova

    Laureato in giurisprudenza con lode presso l`Università degli Studi di Genova, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile dal 2003 con passione e dedizione, ispirandomi continuamente ai principi e valori di correttezza, rispetto, educazione e riservatezza. Le recenti esperienze ricoperte in un organo elettivo amministrativo e di governace in società a partecipazione pubblica hanno accresciuto in modo significativo il mio bagaglio personale e professionale nonché il modo di approcciarmi e di trovare soluzione alle problematiche. Da sempre convinto sostenitore di un approccio alla professione improntato sulla necessità di approfondire non solo gli aspetti prettamente giuridici ma anche quelli che appartengono alla sfera dei valori, dei sentimenti e delle emozioni che sono alla base di ogni conflitto abbandonando la logica avversariale e di scontro, credo fermamente nella mediazione come efficace strumento per la risoluzione delle controversie, istituto dalle enormi potenzialità ancora poco conosciute e sviluppate in Italia.

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