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L’istanza di mediazione deve essere prestata innanzi a un organismo territorialmente competente, anche se la mediazione si svolge in modalità telematica, e ciò a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Autore Silvio Zicconi

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Tribunale di Avellino, 02.10.2025, sentenza n. 1445, Giudice Antonio Pasquariello

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nella quale il Giudice disponeva la mediazione.

La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo privo di competenza territoriale.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • La competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi solo con istanza congiunta ad altro organismo di mediazione;
  • La competenza territoriale dell’organismo di mediazione non subisce spostamenti se la mediazione avviene in modalità telematica, in quanto si tratta di una mera alternativa della modalità di svolgimento della mediazione;
  • Pertanto, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, anche se la procedura si svolge a distanza;
  • l’organismo di mediazione competente a ricevere la domanda va individuato tenendo in considerazione il luogo dove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie;
  • nel caso in esame, è stato adito un organismo che non ha la sede principale né secondaria nel territorio di competenza del foro adito;
  • da ciò deriva l’improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. *
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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