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L’avvocato che partecipa alla mediazione in sostituzione della parte deve munirsi di procura sostanziale autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale.

Autore Simona Guido

20 01m 25

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Tribunale di Foggia, 02.10.2024, sentenza n. 2401, Giudice Alessio Marfè

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successioni ereditarie, nella quale il Giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione.

Veniva eccepita l’invalidità della procura di mediazione, precisando che all’incontro partecipava solo il difensore, munito di una procura speciale avente la forma di scrittura privata e contenente la delega al difensore di rappresentanza e difesa della parte.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • la materia delle successioni ereditarie è soggetta a mediazione obbligatoria;
  • agli incontri deve essere presente la parte personalmente o un soggetto munito di procura sostanziale che abbia lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e conferisca il potere di poter disporre dei diritti sostanziale in oggetto e, quindi, di comporre la controversia;
  • la parte può farsi sostituire dal proprio difensore, ma non può conferirgli il potere di partecipare alla mediazione con la procura rilasciata a quest’ultimo e da questi autenticata; ciò poiché la procura contenente la delega a partecipare alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali non rientra però nei poteri di autentica del difensore x art. 82 C.p.c.;
  • pertanto, se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale non può essere autenticata dal difensore,
  • è, quindi, necessaria una procura notarile o di altro pubblica ufficiale che attribuisca al difensore la rappresentanza sostanziale del proprio assistito.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale. *
  • Avv. Simona Guido

    Lecce

    Mi sono laureata presso l Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell`Ordine Avvocati Lecce, carica che ho rivestito per il quadriennio 2019-2022. Ho esercitato fin da subito la professione forense prediligendo il diritto di famiglia e le successioni ma anche contrattualistica e diritto del lavoro. Nell esercizio della professione, però, ho sentito ben presto che le materie incontrate offrivano strumenti parziali ed insufficienti a dirimere i conflitti. Ho ritenuto, pertanto, di dover integrare le conoscenze giuridiche con strumenti che mi permettessero di facilitare gli accordi e le conciliazioni, frequentando - per questo - il corso di specializzazione in Mediazione Familiare. Ritengo che la mediazione (familiare, civile - commerciale) sia uno strumento fondamentale perché permette alle persone di scegliere un accordo condiviso e di comprendere che possono disidentificarsi con gli interessi in gioco. Mi piace pensare che, come un alchimista, il mediatore abbia il compito di trasformare il conflitto in accordo!

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