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L`avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni

Autore Emanuela Palamà

19 06m 22

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Tribunale di Busto Arsizio, sez. III , 18.02.2022, sentenza n. 244, giudice Alessandra Ardito

Il Tribunale di Busto Arsizio si pronuncia su un tema in cui è stato in passato un orientamento discordante in tema di termini per l’impugnazione di delibera dell’assemblea condominiale.
Il giudice disattende l'eccezione di decadenza sollevata dal Condominio. Questi sosteneva che l'avvio della procedura di mediazione esplicasse un effetto meramente sospensivo del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere condominiali. Pertanto, poiché la convocazione al primo incontro di mediazione era del 20/12/2018 ed il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente con verbale del 28/03/2019, gli attori avrebbero dovuto instaurare il presente giudizio entro il 04/04/2019, cioè entro i residui sette giorni decorrenti dal 28/03/2019, mentre l'atto di citazione veniva notificato solo il 24/04/2019.
Nel caso di specie, gli attori notificavano l'atto di citazione il 24.4.2019 e, quindi, entro trenta giorni dal deposito del verbale di mediazione negativo.
Il giudice afferma che l'avvio della mediazione ha effetto interruttivo del termine decadenziale per impugnare il verbale di assemblea condominiale.
In caso di impugnativa di delibera condominiale la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce dunque la decadenza. Ciò significa che l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. °
Giurisprudenza conforme a tale orientamento: Tribunale Roma sez. V, 12/03/2019, n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245; Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942.
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-termine-per-impugnare-la-delibera-dell-assemblea-condominiale-decorre-da-capo-dal-deposito-del-verbale-di-mediazione-presso-la-segreteria-dell-728.aspx
Giurisprudenza minoritaria difforme: Tribunale di Palermo, sentenza 18.9.2015; Tribunale Milano n. 8850 29.12.2020
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/impugnazione-di-delibera-condominiale-la-mediazione-fallita-impedisce-la-decadenza-ma-420.aspx
Si veda anche l’approfondimento: https://www.101mediatori.it/approfondimenti-mediazione/questioni-controverse-in-tema-d-impugnazione-delle-delibere-condominiali-e-procedimento-di-mediazione-948.aspx
 
 
  • Avv. Emanuela Palamà

    Lecce

    Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti. Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente. Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Lecce, avvocato e mediatrice familiare. Mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia e dei minori, successioni ereditarie, responsabilità medica. Organizzatrice e relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e dei minori, e mediazione.

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