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L’avvio della mediazione, anche se facoltativa, sospende il termine di decadenza annuale dell’azione di reintegrazione nel possesso.

Autore Carla Marcantelli

04 04m 16

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Tribunale di Perugia, ordinanza 2.3.2016

L’azione per la reintegrazione nel possesso va promossa entro il termine decadenziale di un anno dal primo atto di spoglio.
Se le parti esperiscono la mediazione, il termine decadenziale per promuovere il ricorso al tribunale rimane sospeso per tutta la durata della mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, e se il tentativo di conciliazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere presentata entro il medesimo termine, decorrente dal deposito del verbale di mediazione.
L’art. 5 comma 6 cit., si applica sia nell’ipotesi della mediazione obbligatoria che di quella facoltativa, essendo la ratio della norma pensata per incoraggiare il deflazionamento del  contenzioso giudiziario attraverso forme extragiudiziali di risoluzione delle liti, ratio che verrebbe meno ove le parti sapessero che la mediazione facoltativa non è idonea a sospendere i termini di decadenza o di prescrizione.
  • Avv. Carla Marcantelli

    Frosinone

    Iscritta all`Albo del Consiglio dell`Ordine degli Avvocati di Frosinone, abilitata all`insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare interesse per il diritto di famiglia, svolge intensa attività stragiudiziale.La mediazione rappresenta una risposta differente alla domanda di giustizia e richiede un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione. Risulta pertanto essenziale che anche gli avvocati siano pronti a svolgere il ruolo di "gestori dei conflitti", di "clinici" abili nella diagnosi della situazione e nella prescrizione del trattamento adeguato (mediazione, facilitazione, negoziazione ecc...). In altri paesi la risoluzione delle dispute tramite la mediazione, da anni costituisce parte dell`attività normale e di routine dell`avvocato, tanto come la difesa in giudizio.

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