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L’accordo raggiunto in sede di mediazione costituisce titolo esecutivo sufficiente per promuovere l’azione esecutiva, senza necessità di una ulteriore sentenza di condanna.

Autore Maurilio Faso

15 12m 22

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Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott.ssa Manuela Scoppetta, sentenza n. 14921 del 11.10.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia locatizia nel quale parte attrice deduceva, tra le varie, che la procedura di mediazione si era conclusa con il raggiungimento di un accordo le cui condizioni, però, non erano state adempiute dalla controparte.
In particolare, il conduttore non aveva provveduto all’integrazione del deposito cauzionale, né aveva corrisposto la somma concordata a saldo e neppure aveva versato l’importo stabilito in luogo della fideiussione bancaria.
Per tale ragione, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto in virtù dell’accordo di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha respinto tale richiesta, rilevando che il verbale di mediazione contenente l’accordo è già di per sé stesso titolo esecutivo per l’ottenimento forzoso delle somme dovute e che, peraltro, tale richiesta riguardava la somma indicata nel verbale di mediazione redatto precedentemente all’instaurazione del procedimento giudiziale che, peraltro, aveva ad oggetto altro contraddittorio.
Si ricorda, infatti, che l’attuale art. 12 del D. Lgs. 28/2010, intitolato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, così come aggiornato a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone espressamente che: “1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di  procedura  civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del  tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”. *

 
 
  • Avv. Maurilio Faso

    Palermo

    Esercito la professione di avvocato civilista ormai da oltre 25 anni, e punto ad offrire prestazioni di assistenza e consulenza legale fondate su qualità ed efficacia. Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, recupero crediti e procedure esecutive, locazioni e condominio, obbligazioni e contratti, risarcimento danni. Cerco di coltivare la relazione con il cliente, informandolo in modo costante sull`evoluzione della sua vicenda, con l`impegno affinché una controversia possa essere risolta nel modo più utile per le esigenze concrete che emergono dal confronto. Perciò punto molto sull`extragiudiziario, visti i tempi imprevedibili ed i costi sempre più onerosi di una causa in tribunale, oltre allo stress che ad essa inevitabilmente si accompagna. In questa ottica, sono andato sempre più rivalutando la mediazione, che oggi considero una reale e concreta alternativa alla soluzione giudiziaria, soprattutto per la possibilità che dà di trovare soluzioni condivise dalle parti, garantendo la salvaguardia della loro relazione e la ritrovata serenità che si accompagna alla risoluzione di un conflitto.

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