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L’accordo raggiunto in mediazione per la divisione di beni ereditati può essere assoggettato a condizione sospensiva.

Autore Vittoria Greco

17 05m 15

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Tribunale di Roma, Sentenza 22 ottobre 2014

Con una interessante sentenza emessa lo scorso ottobre, il Tribunale di Roma ha statuito in ordine alla applicabilità della disciplina dei contratti previsti dal codice civile e quindi della condizione sospensiva di cui all’art. 1353 c.c. all'accordo raggiunto in mediazione e sulla validità dello stesso allorquando la durata del procedimento di mediazione supera il termine massimo previsto (120 o 90 giorni a seconda della disciplina ratione temporis applicabile).
  • Avv. Vittoria Greco

    Frosinone

    Iscritta all`Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 1996. Co-titolare di studio legale associato, svolgo assiduamente la mia attività nell`ambito del diritto civile (contrattualistica, commerciale, obbligazioni, diritto di famiglia, diritti reali, tutela risarcitoria) fornendo assistenza a privati e a imprese. Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell`ambito del diritto privato, fallimentare, procedurale, societario, di famiglia. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Frosinone tra il 1996 e il 1998. Mediatore professionista. Credo fermamente nella mediazione quale strumento efficace di risoluzione delle controversie, in tempi celeri e con costi contenuti e, soprattutto, prevedibili. Tra i molteplici vantaggi della mediazione, mi piace evidenziare la finalità (assolutamente non secondaria) di preservare i rapporti tra le parti.

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