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L’accordo di mediazione che approva le nuove tabelle millesimali non necessita della ratifica dell’assemblea all’unanimità, ma del voto favorevole dalla maggioranza stabilita dall’art.1136 comma 2 c.c

Autore Antonia Maria Rosaria Borrello

19 11m 24

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Tribunale di Roma, 30.04.2024, sentenza n. 7405, Giudice Antonella Zanchetta

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Il Giudice ha disposto l’esperimento della mediazione, nella quale le parti hanno raggiunto un accordo ratificato dal Condominio.

Parte attrice ha però dedotto la violazione delle maggioranze deliberative per la ratifica dell’accordo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • l’accordo di mediazione verte sull’approvazione delle nuove tabelle millesimali e non, come asserito dall’attrice, sulla delibera di modifica delle tabelle millesimali;
  • Pertanto, le maggioranze applicabili solo quelle stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c., mentre non è necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini;
  • L’attuale art. 5-ter del D. Lgs 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022 e della L. 149/2022, ha espressamente stabilito “Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 cc. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;
  • Non essendo necessaria l’unanimità del consenso dei condomini, la delibera di approvazione dell’accordo di mediazione risulta legittima, avendo partecipato e deliberato favorevolmente tanti condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Per tali ragioni, il Giudice ha respinto la domanda attorea, condannandola al pagamento delle spese di lite. *
  • Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

    Sassari

    Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia . Nell esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per le stesse, costituisca primario e doveroso approccio, nonché criterio efficace per gestire positivamente tali tipologie di vertenze. E grazie all esercizio quotidiano di tale pratica che ho individuato la mediazione quale metodo per addivenire -peraltro in tempi brevi- ad una soluzione delle controversie nel rispetto della legge e nel rispetto degli interessi e desideri delle parti, non solo in ambito di diritto di famiglia ma altresì per ogni tipologia di contenzioso. Di conseguenza, considero la mediazione uno strumento particolarmente valido ed efficace per garantire la tutela dei diritti nel rispetto delle aspettative dei soggetti coinvolti, senza tralasciare l importante beneficio che la stessa apporta al decongestionamento dei Tribunali e al conseguente miglioramento del grado di efficienza del sistema giudiziario. L Avvocato Antonia Borrello è iscritto all Ordine degli Avvocati di Sassari e nel 2011, a seguito di specifico corso di formazione tenuto dall`Organismo di Formazione ADR Network di Roma, ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale.

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