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Irregolare la delega cumulativa conferita da più parti ad un solo rappresentante sostanziale (associazione di consumatori) per più procedimenti di mediazione e lo svolgimento della riunione di gruppo di mediazione fra dieci ricorrenti e la banca

Autore Federico Vaudano

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Tribunale di Firenze, Sez. III, 25.11.2025, sentenza n. 3777

In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento revolving per l’acquisto di un elettrodomestico, il consumatore agiva per la restituzione delle somme in quanto il prestito (Euro 32.000) sarebbe stato concesso in violazione di diverse norme, tra cui l’art. 3 del D.Lgs. 374/1999, l’art.1355 c.c., l’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB) e dunque nullo. La Banca Alfa convenuta, costituitasi, chiedeva in via preliminare di dichiarare l’improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato effettivo e valido esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e nel merito rigettare la domanda.

Il tribunale accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda. Nella specie viene rilevato che avanti allo stesso tribunale pendono diversi procedimenti in cui presenzia lo stesso procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori. L’incontro di mediazione “di gruppo” si è svolto cumulativamente fra dieci ricorrenti e la Banca Alfa rappresentati dallo stesso avvocato e dallo stesso rappresentante sostanziale (il lr dell’associazione dei consumatori). Ebbene, tale modalità non viene ritenuta conforme alla normativa e al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito (Cass. 8473/2019, Cass. 20643/2023, Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023, Tribunale di Firenze n. 128/2024, Tribunale di Firenze n. 313/2024). Secondo la giudice, tale svolgimento della mediazione non può ritenersi effettivo, alla luce dell’art. 8 D.Lgs 28/2010 riformato, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.

La partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”. La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa. La delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza. Le spese vengono tuttavia compensate in ragione della novità normativa. °

  • Avv. Federico Vaudano

    Padova

    Avvocato del Foro di Padova, svolgo la professione forense e di consulente legale per privati e aziende. Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare attenzione per i diritti reali, le obbligazioni e contratti, la responsabilità civile e le procedure concorsuali, materie che ho approfondito conseguendo un Master in Giurista d Impresa e in Contrattualistica d Impresa . Sono per natura propenso a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative e ritengo che la mediazione sia oggi uno degli strumenti più utili al servizio delle parti per aiutarle a definire positivamente la loro controversia: sono convinto che il raggiungimento dell`accordo in mediazione sia il risultato migliore a cui le parti possono aspirare.

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