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Inammissibile l’impugnazione di delibera assembleare se la mediazione – correttamente depositata entro 30 gg - viene notificata oltre il termine di 30 gg

Autore Annamaria Ajello

10 06m 25

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Tribunale di Milano, Sez. XIII, 3.05.2024. sentenza n. 4707

In una controversia in materia di impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la realizzazione di lavori di riparazione di entità rilevante (Euro 105.465, 28) assunta con una maggioranza di 392, 90 millesimi anziché con 500 millesimi, il condominio costituito eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire o per tardività dell'impugnazione. Il condominio convenuto chiedeva inoltre che il giudice valutasse la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il tribunale ritiene non sia venuta meno la condizione dell'azione dell'interesse ad agire degli attori ma dichiara l’impugnazione inammissibile applicando l’art. 1137 cpv. c.c in combinato disposto con l’art. 5, comma 6°, D.Lgs. 28/2010. Per evitare la decadenza, gli attori (presenti alla delibera del 5/4/2022) avrebbero dovuto entro il 5/5/2022:
a) o notificare l'atto di citazione ex art. 1137 c.c. … (la mediazione è condizione di procedibilità e non di ammissibilità della domanda giudiziale, che può comunque essere proposta per evitare la decadenza), citazione che è invece avvenuta soltanto il 7/9/2022;
b) oppure informare della pendenza del procedimento di mediazione il (...) che ha invece appreso soltanto il 9/5/2022 - a decadenza già maturata - dall'organismo di mediazione che era stata (ormai inutilmente) presentata domanda di mediazione il 5/5/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma non viene accolta la domanda di condannare gli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo stati soddisfatti dal convenuto gli oneri probatori (sussistenza dell'elemento "oggettivo" (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello "soggettivo" ("mala fede" o "colpa grave") della fattispecie.°
  • Avv. Annamaria Ajello

    Sassari

    Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare. Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale. La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassari dal 2014. Nella mia formazione professionale mi è sempre stato insegnato di cercare una soluzione altenativa alla controversia e ad ascoltare il punto di vista altrui per trovare un punto d incontro, ritenendo che sia sempre preferibile gestire il conflitto per giungere ad un accordo, dentro o fuori dalla mediazione, frutto di scelte consapevoli ad una sentenza che potrebbe non accontentare le parti. Mi ha sempre stimolato questo lato della professione che vede integrare le competenze tecniche con quelle relazionali, con la soddisfazione di realizzare prontamente il soddisfacimento non solo del cliente ma di tutte le parti con la composizione del conflitto nella sua interezza. Pertanto, ritengo che si possa risolvere un conflitto senza processo e credo in una giustizia alternativa soprattutto in vista della riforma del processo civile con la quale si comprimono sempre di più le garanzie difensive.

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