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In mediazione le parti devono partecipare personalmente e non fermarsi al primo incontro senza esperire effettivamente il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda

Autore Emanuela Palamà

20 02m 22

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 22.12.2021

Con l’ordinanza in commento, resa in un procedimento di opposizione a precetto per omesso versamento, disposto in sede di divorzio, degli assegni di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, il Tribunale di Firenze in via preliminare e cautelare sospende il precetto sul rilievo della probabile compensazione con le spese extra fatte valere dall’opponente. Sollecita poi le parti, in considerazione dell'oggetto della lite, a ricorrere a soluzioni bonarie esperibili attraverso la mediazione delegata ex D.Lgs 28/2010 ed a tal fine dispone che le stesse esperiscano un tentativo effettivo di mediazione, il che implica la necessaria comparizione personale delle parti.
L’ordinanza in questione si segnala per la congerie di avvertenze e indicazioni che il Giudice dà alle parti al fine di scoraggiare un'adesione solo formale al tentativo di mediazione, ribadendo l’orientamento consolidato tra i giudici di merito, secondo cui la mediazione deve essere non solo informativa ma necessariamente effettiva, pena l’improcedibilità della domanda.
 
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La pronuncia in commento trae origine da un’opposizione a precetto, per omesso versamento dei ratei di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, cui era obbligato il genitore non convivente in virtù della sentenza di divorzio. Questi proponeva opposizione a precetto ex art. 615, co.1, c.p.c., facendo valere in compensazione un controcredito riveniente dallo stesso titolo esecutivo ed ottenendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Ciò che appare meritevole di essere segnalato è che, pur trattandosi di materia cosiddetta “non obbligatoria”, il Tribunale fiorentino ha sollecitato le parti a ricorrere a soluzioni bonarie di composizione della lite, attraverso l’esperimento della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/10, ponendo esplicitamente a carico dell’attore opponente l’onere di depositare l’istanza di mediazione e ricordando che in difetto di deposito dell’istanza o di effettivo esperimento del tentativo di mediazione, la domanda sarebbe divenuta improcedibile.
Nel far questo, il Tribunale fiorentino ha svolto una serie di interessanti considerazioni in materia di mediazione e posto alcune importanti condizioni.
- Tale pronuncia valorizza anzitutto l’attività professionale del mediatore-terzo, imparziale e facilitatore della lite che può aiutare le parti ad individuare ipotesi di risoluzione concordata della lite che soddisfino i concreti interessi di entrambe; detta soluzione, peraltro in linea con lo spirito e la ratio della mediazione, è preferibile alla luce del principio di economia processuale oltre che maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
- Inoltre, l’esplicito riferimento operato dall’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 alla presenza delle parti, implica che queste dovranno essere presenti personalmente, “dovendo limitarsi a casi eccezionali l’ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri”, con la conseguenza che un loro impedimento, di carattere transeunte, dovrebbe solamente comportare un rinvio del primo incontro. Al riguardo, il Giudice ha ricordato che il tentativo di mediazione disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità della domanda.
- Il Tribunale ha ulteriormente chiarito che le parti non potranno fermarsi al cosiddetto primo incontro, in quanto esse potranno esprimersi sulla possibilità, cioè sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione, ma non sulla volontà di procedere; in questo caso, infatti, si tratterebbe di un tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti, che sarebbe contrario allo spirito della norma e vanificherebbe la sua finalità esplicitamente deflattiva.
- In considerazione, poi, della particolare natura della lite, attinente ai rapporti familiari, le parti potranno chiedere all’organismo di nominare un mediatore con specifiche competenze nella materia, evidentemente facendo riferimento ad un mediatore familiare. Inoltre, potranno avvalersi di un consulente tecnico di mediazione, il cui elaborato potrà essere acquisito nel giudizio.
- In linea con la premessa, il Tribunale dispone quindi che le parti dovranno procedere all’effettivo svolgimento della mediazione, avvertendole che il mancato esperimento della mediazione è sanzionato con l’improcedibilità della domanda e che l’eventuale mancata comparizione senza un giustificato motivo potrà essere valutata  ai fini delle prove ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.c., nonché per la regolazione delle spese di lite e, soprattutto, ai fini della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
A tal uopo, con la pronuncia in esame, il Tribunale ha ordinato alle parti il deposito di brevi note riguardanti l’esito della procedura di mediazione prima della successiva udienza, con particolare riguardo – in caso di esito negativo – all’eventuale mancata fattiva partecipazione di una parte, agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo svolgimento della mediazione ed infine ai motivi di rifiuto dell’eventuale proposta del mediatore.
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L’ordinanza in questione si inserisce nell’alveo del prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui, ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. L’assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti costituisce un comportamento assunto in violazione di un preciso obbligo di legge, e ciò espone chi decide di non presenziare personalmente alla procedura di mediazione al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano economico che processuale, sancite dall’art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/10.
Lo stesso Tribunale di Firenze, in una precedente pronuncia dell’08.05.2019, superando il dictum della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27.03.2019, così testualmente si esprimeva: «In tema di mediazione obbligatoria il giudice ritiene che già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase dedicata all’informativa delle parti, si debba procedere ad effettiva mediazione. Il primo incontro di mediazione dovrebbe, quindi, avere natura essenzialmente “bifasica”: la prima informativa, sulle modalità e funzioni della mediazione, e la seconda di mediazione effettiva. Ridurre l’esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità, a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore (per di più con la possibilità di farsi rappresentare dai propri difensori muniti di procura speciale come precisato dalla Suprema Corte), per ricevere un’informazione preliminare sulle finalità e le modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c’è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento divenga un “vuoto rituale”», aggiungendo che «la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, sulla quale sono chiamate ad esprimersi le parti al termine dell’informativa del mediatore in base all’art. 8, co. 1, fa riferimento, a parere del giudice, alla sussistenza di elementi ostativi all’utile e legittimo svolgimento della mediazione vera e propria e non alla mera volontà delle parti di mediare, intesa come valutazione meramente soggettiva inerente la volontà di procedere».
Tali considerazioni sembrano ispirare la nota Legge delega n. 206 del 26.11.2021 (c.d. riforma Cartabia), che all’art. 1, comma 4, lett. e) delega espressamente il Governo a “riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione” prevedendo, alla successiva lettera f) la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, in presenza di giustificati motivi, e sempre che esso sia munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia.
  • Avv. Emanuela Palamà

    Lecce

    Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti. Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente. Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Lecce, avvocato e mediatrice familiare. Mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia e dei minori, successioni ereditarie, responsabilità medica. Organizzatrice e relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e dei minori, e mediazione.

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