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In caso di azione revocatoria ex art.2901 c.c. che trova giustificazione in un contratto bancario, non sussiste l`obbligo del tentativo di mediazione

Autore Marianna Miceli

09 11m 11

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Ordinanza del 26 ottobre 2011, Tribunale di Pavia.

L’elenco delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (ai sensi dell’art. 5 comma 1, D.lgs.28/2010), deve essere interpretato restrittivamente, in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria. Ne deriva che l’azione revocatoria ex art.2901 c.c., anche se trova fondamento in un contratto bancario rientrante nella mediazione obbligatoria, non deve essere preceduta dal preliminare tentativo di conciliazione.
  • Avv. Marianna Miceli

    Lecce

    Avvocato del Foro di Lecce. Sin dal 2005 accanita sostenitrice delle risoluzioni stragiudiziali delle controversie, ha studiato le ADR presso l`Università Hallam di Sheffield, ha svolto un periodo di stage presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, e ha speso un periodo di studio presso l`Ombudusman di New York, sviluppando una accesa sensibilità alla tematica e promuovendone l`utilizzo.

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