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Improcedibile l’opposizione se gli opponenti non hanno partecipato all’incontro di mediazione personalmente ma a mezzo dell’avvocato per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale

Autore Francesca Caramia

30 10m 21

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Tribunale Ordinario di Crotone, sezione civile, 5 gennaio 2021, estensore Federica Gullì

Con atto di citazione la società ABC s.r.l., conveniva in giudizio la Banca YXZ, al fine di opporsi al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di €. 712.328,53, oltre interessi, a titolo di saldo passivo del conto corrente n xxx.. Con ordinanza resa a verbale all’udienza il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il giudice, non ritenendo perfezionata la condizione di procedibilità, assegnava termine alle parte di giorni 15 per procedere al tentativo di mediazione, fissando l’udienza per il prosieguo.
Il giudice dà atto del contrasto giurisprudenziale in merito all’onere di attivare il procedimento di mediazione. Prima del recente intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite (Cass. SSUU sent 18 sett 2020 n. 19596), posteriore rispetto alla precisazione delle conclusioni nel presente giudizio, che ha onerato l’opposto a promuovere il procedimento di mediazione, l’orientamento prevalente della Suprema Corte poneva l’onere de quo in capo all’opponente (Cass. n. 24629/2015).
Quanto alla presenza personale delle parti in mediazione, il giudice precisa: interpretando letteralmente tale disposizione, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all’incontro fissato per la mediazione (ex pluris Trib. Roma 27.6.2019; Trib. Firenze 26 novembre 2014, Trib. Palermo, 16 luglio 2014, Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Bologna 11 novembre 2014, Trib. Pavia 9.3.2015).
Pur condividendo la sopra menzionata ratio della necessaria partecipazione personale delle parti al tentativo di mediazione, recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. n. 8473/2019), evidenziando l’assenza di disposizioni di legge che introducano una deroga alla generale possibilià, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto, ha riconosciuto la possibilità per la parte non presente personalmente all’incontro di mediazione di delegare un altro soggetto (anche il proprio difensore), purché munito di procura speciale sostanziale.
Dal verbale negativo di mediazione dell’8.05.2018 in atti si evince che gli opponenti non hanno partecipato all’incontro personalmente ma a mezzo dell’Avv. per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale.
Pertanto, non essendo stato regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione.
Alla soccombenza, sia pure per motivi procedurali ha conseguito la condanna della parte opponente (società ABC srl) alla rifusione delle spese processuali in favore dell’opposta (Banca YXZ). Nel caso di specie era vigente l’orientamento che attribuiva all’opponente l’onere di avviare il procedimento di mediazione
 
 
  • Avv. Francesca Caramia

    Bologna

    Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014. Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.

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