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Il termine di durata della mediazione è dilatorio e ha come destinatario il processo (o il giudice): il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l’improcedibilità

Autore Francesca Caramia

29 05m 26

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Tribunale di Foggia, Sez. II, 29.01.2026, sentenza n. 175

In una controversia avente ad oggetto contratti bancari, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per non avere l'opposta concluso il procedimento di mediazione nel termine di tre mesi di cui all'art. 5-bis (rectius, art. 6 all'epoca vigente).
L'eccezione viene rigettata dal tribunale, dopo una esposizione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
La normativa ratione temporis applicabile prevedeva:
  • art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 durata massima della mediazione tre mesi (dopo la riforma, sei mesi), prorogabile solo su accordo delle parti
  • art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 (non modificato dalla riforma) l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
 
Il tribunale rileva che una parte della giurisprudenza di merito dichiara l'improcedibilità della domanda ritenendo che il termine di durata massima della mediazione sia perentorio, mentre altra ritiene che la domanda sia procedibile sul presupposto che il termine sia ordinatorio.
Facendo riferimento anche all’art. 153 cpc, il giudice ritiene che il termine della mediazione sia dilatorio e che ha come destinatario il processo (o il giudice): dopo la scadenza - in mancanza di proroga del termine su accordo delle parti - il processo può proseguire, potendosi legittimamente rigettare ulteriori richieste di rinvio avanzate dalle parti per la prosecuzione della mediazione iniziata ma non conclusasi nel termine massimo. Dunque, scaduto il termine, l'effetto è quello di poter dar nuovamente corso all'espletamento del processo.  Il termine massimo per la mediazione non vale, quindi, da termine ultimo entro il quale le parti debbano esperire e concludere la mediazione ma da termine prima del quale il giudice non può procedere.
Manca un'espressa previsione che ricolleghi l'improcedibilità al mancato rispetto del termine di cui all'art. 6. Infatti l'art. 5, comma 2 ricollega l'improcedibilità esclusivamente al mancato soddisfacimento della mediazione alla udienza di verifica e non già al superamento del termine massimo fissato dall'art. 6  e nemmeno dal superamento del termine dei quindici giorni fissato per l'introduzione della domanda di mediazione.
Lo svolgimento e la conclusione della mediazione in tempi così brevi (3 mesi e ora 6) “mortificherebbe” il diritto di agire in giudizio e l’accesso alla giustizia ((art. 24 Cost. e art. 6 CEDU). Tale lettura appare conforme, secondo il tribunale, ai principi della celerità, efficienza e ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost., art. 6 CEDU e 47 CDFUE).
L'eccezione viene pertanto rigettata e nel merito anche l’opposizione segue la stessa sorte, con condanna alla rifusione delle spese legali, d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte.°
 
 
https://www.altalex.com/documents/2026/03/12/mediazione-condizione-procedibilita-decisione-tribunale-foggia
 
  • Avv. Francesca Caramia

    Bologna

    Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014. Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.

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