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Il termine di decadenza di 30 giorni per impugnare in giudizio una delibera assembleare decorre dalla data del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo

Autore Antonia Borrello

19 08m 26

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Tribunale di Taranto, Sez. I, 10.09.2026, sentenza n. 1932

In una controversia in materia condominiale, Tizio e Caio impugnavano le deliberazioni assembleari del 10.6.2019, del 9.7.2019 e del 25.7.2019 e ne chiedevano l`annullamento, dopo aver inutilmente esperito la procedura di mediazione, fondando le loro doglianze sull`eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l`assemblea condominiale nell`aver immotivatamente approvato ingenti spese straordinarie.

 Il Condominio si costitutiva eccependo l`improcedibilità ed inammissibilità della domanda per la radicale inesistenza della notifica, l`improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per tardività, ai sensi e per gli effetti di cui all`art. 1137 c.c. e nel merito, contestava la domanda specificando che le spese aggiuntive si erano rese necessarie solo in corso d`opera.

La causa veniva istruita con CTU.

Il giudice ritiene infondate le eccezioni di inesistenza della notificazione dell`atto di citazione e di improcedibilità in quanto l`atto di citazione è stato notificato il 18.10.2019 ovvero il trentesimo giorno dal deposito del verbale di esperita procedura di mediazione con esito negativo presso la segreteria dell`Organismo (18.09.2019).

Il tribunale offre una disamina della normativa ratione temporis applicabile, della Riforma Cartabia che aveva omesso di riprodurre la frase “ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all`articolo 11 presso la segreteria dell`organismo” e del Correttivo Cartabia che ha reintrodotto l’integrale formulazione originaria (art. 11 comma 4bis Dlgs. 28/2010).

L`impugnazione viene dunque ritenuta ammissibile, in quanto tempestivamente proposta.

Nel merito, il tribunale rigetta la domanda attorea e, per l`effetto, dichiara valide ed efficaci le delibere assembleari assunte nelle riunioni del 10.6.2019, del 9.7.2019 e 25.7.2019 con condanna degli attori a rifondere il convenuto del 70% delle spese di giudizio.°

  • Avv. Antonia Borrello

    Sassari

    Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia . Nell esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per le stesse, costituisca primario e doveroso approccio, nonché criterio efficace per gestire positivamente tali tipologie di vertenze. E grazie all esercizio quotidiano di tale pratica che ho individuato la mediazione quale metodo per addivenire -peraltro in tempi brevi- ad una soluzione delle controversie nel rispetto della legge e nel rispetto degli interessi e desideri delle parti, non solo in ambito di diritto di famiglia ma altresì per ogni tipologia di contenzioso. Di conseguenza, considero la mediazione uno strumento particolarmente valido ed efficace per garantire la tutela dei diritti nel rispetto delle aspettative dei soggetti coinvolti, senza tralasciare l importante beneficio che la stessa apporta al decongestionamento dei Tribunali e al conseguente miglioramento del grado di efficienza del sistema giudiziario. L Avvocato Antonia Borrello è iscritto all Ordine degli Avvocati di Sassari e nel 2011, a seguito di specifico corso di formazione tenuto dall`Organismo di Formazione ADR Network di Roma, ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale.

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