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Il rifiuto ingiustificato a partecipare alla mediazione equivale alla mancata partecipazione.

Autore Marco Benesperi

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Tribunale di Taranto, ordinanza 16.4.2015

L’obbligo di mediazione effettiva a carico di entrambe le parti si desume dal disposto ex art. 8, co. 4 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove si sanziona infatti la mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. E nell’espressione mancata partecipazione si deve intendere compresa non solo l’ipotesi dell’assenza ma anche il rifiuto ingiustificato di partecipare alla mediazione, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee entrambe a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione (in coerenza anche con l’art. 88 c.p.c. sul dovere di lealtà).
  • Avv. Marco Benesperi

    Prato

    Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio. Oltre all`attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agliana ed è attivo da anni nel mondo del volontariato, dello sport e dell`associazionismo.

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