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Il rifiuto a prescindere di una delle parti durante il primo incontro informativo non può considerarsi effettivo svolgimento della mediazione ed è una condotta contraria alla legge.

Autore Giovanni Fratarcangeli

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Giudice di Pace di Lecce, sentenza 6 novembre 2014.

Se dovesse passare il principio del rifiuto “a prescindere” alla mediazione nelle materie per le quali è obbligatoria, verrebbe meno lo spirito della stessa legge della mediazione, nata per costituire un sistema di riduzione del contenzioso giudiziario in aderenza con quanto stabilito dalla direttiva 2008/52/CE recepita, appunto, dal D. Lvo 28/2010 e successive modifiche e integrazioni introdotte dal legislatore nazionale, che ha a sua volta recepito le direttive provenienti dalla famosa sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale (cfr. in tal senso Trib. Firenze, II Sez. Civ., sentenza 19.3.2014, estensore dott. L. Breggia).
  • Avv. Giovanni Fratarcangeli

    Frosinone

    Nato nel 1967. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” in Roma nell`anno 1991 discutendo la tesi “L’evoluzione giurisprudenziale del leasing traslativo e del leasing di godimento”. Abilitato ad esercitare la professione di Procuratore Legale conseguita nell’anno 1994; iscritto all’Ordine degli Avvocati (e Procuratori) di Frosinone il 2.12.1994. Frequentato il corso di Perfezionamento e Specializzazione e conseguito il Titolo di "Mediatore Professionista Civile e Commerciale" nel Maggio 2011. Le materie di cui mi occupo sono le seguenti: 1) diritto societario, 2) diritto commerciale e contrattualistica, 3) diritto del lavoro, 4) diritto fallimentare, 5) diritto civile in genere, compresa l’infortunistica e le controversie condominiali. Anche prima dell`obbligatorietà della Mediazione, strumento in cui credo per la risoluzione dei conflitti per il raggiungimento in tempi brevi di una soluzione che soddisfi entrambe le parti, ho sempre cercato di verificare la possibilità di percorrere strade alternative e finalizzate alla composizione della insorgenda o insorta lite, evitando così il ricorso alla tutela giudiziale. Lunga pratica nell`instaurare buoni rapporti interpersonali e nel gestirli. Esperienza di mediazione. Dotato della tenacia necessaria a condurre una seduta di mediazione in tutte le sue fasi ai fini di un esito positivo.

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