Tribunale di Arezzo, 16.09.2024, sentenza n. 746, giudice Carmela Labella
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di inadempimento contrattuale, nella quale il Giudice disponeva l’esperimento del tentativo di mediazione.
Parte attrice non compariva all’udienza successiva e non dimostrava di avere esperito la mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea, rilevando di non poter esaminare il merito della questione e condannando l’attrice a rifondere le spese legali alla parte convenuta. *
Parte attrice non compariva all’udienza successiva e non dimostrava di avere esperito la mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea, rilevando di non poter esaminare il merito della questione e condannando l’attrice a rifondere le spese legali alla parte convenuta. *
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