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Il mancato avvio della mediazione entro l’udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invitato le parti ad adire un organismo, determina l’improcedibilità della domanda.

Autore Gabriella Armenia

05 04m 12

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Tribunale di Ostia, ordinanza 26.03.2012

Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria prevede all’art. 5 primo comma, che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La norma va interpretata nel senso che quando le parti non avviano il procedimento di mediazione entro l’udienza successiva a quella in cui il giudice li ha invitati ad adire un organismo, viene dichiarata l’improcedibilità della domanda.
  • Avv. Gabriella Armenia

    Bologna

    Iscritta all’Albo degli avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna dal 1999, concentra la propria attività su vari settori del diritto civile, enfatizzando la necessità di una valutazione obiettiva e circostanziata dei problemi al fine di evitare cause prive di fondamento. Specializzata in responsabilità civile (con ultraventennale esperienza nel campo dei sinistri stradali, anche esteri), in diritto di famiglia e nella gestione delle crisi familiari, proprietà e locazioni, contrattualistica nazionale ed internazionale, compresa la redazione di contratti in inglese. Parla anche inglese (ottimo), tedesco, francese e spagnolo. Nel gennaio 2011 ha frequentato con entusiasmo e successo il Corso di Alta Formazione per Mediatore Professionista (Altalex) ma la propria esperienza di “conciliazione” e negoziazione proviene altresì dal pluriennale esercizio della professione.

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