Tribunale di Ostia, ordinanza 26.03.2012
Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria prevede all’art. 5 primo comma, che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La norma va interpretata nel senso che quando le parti non avviano il procedimento di mediazione entro l’udienza successiva a quella in cui il giudice li ha invitati ad adire un organismo, viene dichiarata l’improcedibilità della domanda.
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