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Il giudice rimanda le parti in mediazione per difformità tra domanda di mediazione e domanda in giudizio

Autore Paolo De Santis

27 05m 23

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Tribunale di Roma, sez. V civile, 20.01.2023, sentenza n. 979, giudice Fabiana Corbo

Il caso in esame aveva ad oggetto l’impugnativa per nullità e/o annullabilità di una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato - con il quorum di cui all'articolo 1136 comma 2, cc - il posizionamento di una rastrelliera per biciclette in un'area della rampa di accesso al garage condominiale. Gli attori della prima mediazione (conclusasi negativamente per assenza del Condominio) successivamente avevano citato in Tribunale il Condominio lamentandosi del posizionamento della rastrelliera nei pressi delle finestre del loro locale interrato uso negozio, determinando un rilevante pregiudizio per la fruibilità dello stesso ed una diminuzione della visuale e della luce e per mancato rispetto del quorum deliberativo. Il difetto di quorum non era stato dedotto in sede di mediazione. Il Condominio in riconvenzionale deduceva che l'intervenuta installazione delle rastrelliere per bici, oltre ad essere espressione di sensibilità alle tematiche ambientali e come tale da ritenersi moralmente lodevole, non poteva in alcun modo ledere gli interessi degli attori, né gli stessi avevano offerto alcun riscontro probatorio di segno contrario e che  stante l'illegittimo cambio di destinazione d'uso posto in essere dagli attori con riguardo al proprio immobile (convertito da autorimessa C/6 a negozio C/1 senza richiedere la prescritta autorizzazione all'assemblea condominiale, trattandosi di trasformazione non contemplata dal regolamento), gli attori medesimi dovevano in via riconvenzionale essere condannati a ripristinare l'originario status del proprio immobile.
 
Il Giudice, rilevava che l'oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dal Condominio convenuto non era stato previamente discusso nella prima mediazione, onerava le parti di incardinare il relativo procedimento. All'incontro della seconda mediazione, alla presenza di tutte le parti, il mediatore prendeva atto dell'indisponibilità delle parti a mediare e redigeva conseguentemente verbale di mediazione negativa.°
 
 
Si veda
Luana Tagliolini, Obbligo di simmetria di contenuti tra domanda giudiziale e istanza di mediazione, in Norme&Tributi Plus Condominio, 15 aprile 2023
 
 
  • Avv. Paolo De Santis

    Lecce

    Laureato in Giurisprudenza presso l`Università del Salento di Lecce, dopo aver conseguito il titolo di Avvocato e da ultimo l`abilitazione nelle Giurisdizioni Superiori, anche da Cassazionista ho continuato il mio percorso formativo specializzandomi in diverse discipline giuridiche e da ultimo ho intrapreso il percorso di mediatore poiché lo ritengo uno strumento utile, pratico e veloce nel risolvere e dirimere contenziosi in confronti ai giudizi ordinari. Le mie competenze si estendono sia nel campo civile ed in particolare contrattualistica, recupero crediti, diritto di famiglia, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia in ambito penale. L`acquisizione di competenze in diverse materie giuridiche ed i rapporti interpersonali maturati in questi anni, mi hanno portato ad una conoscenza profonda delle dinamiche soggettive nei confronti dell`interlocutore/controparte e ciò consente, unitamente alla formazione di mediatore, di entrare in empatia e creare un clima di reciproca fiducia ed attenzione in modo da intavolare un percorso utile a dirimere ogni tipo di conflitto.

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