Tribunale di Foggia, 14.04.2026, sentenza n. 806
In una controversia in materia di locazione, il locatore intimava sfratto per morosità contro i conduttori per il mancato pagamento di canoni relativamente ad un immobile ad uso non abitativo sito in Foggia per un totale di Euro 8.400 euro (il canone mensile era Euro 350). Si costituivano gli intimati eccependo di aver sanato la morosità dopo l'iscrizione a ruolo della causa, sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni fosse stato determinato da una “incomprensione” con l'istituto di credito incaricato del bonifico automatico. Il giudice rigettava l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione e successivamente la sua “rinnovazione”.
Nella fattispecie, la parte resistente aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omessa convocazione di una parte al procedimento di mediazione e per la mancata comparizione personale della resistente o di un suo sostituto munito di procura sostanziale.
Il tribunale disponeva la rinnovazione del procedimento di mediazione rilevando che l'incontro di mediazione del 11.7.2024 era stato rinviato al 12.9.2024 senza che si rivenisse tra gli allegati del verbale di mediazione l'invio della comunicazione della nuova data ad una parte. Il procedimento di rinnovazione rinnovato risulta correttamente espletato e la domanda viene ritenuta procedibile.
Sul punto il tribunale rileva che:
Nel merito la domanda viene accolta, il contratto risolto per fatto e colpa dei conduttori con condanna al rilascio del locale e alla rifusione delle spese legali eccetto le spese di mediazione per mancata prova dell’esborso.°
Nella fattispecie, la parte resistente aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omessa convocazione di una parte al procedimento di mediazione e per la mancata comparizione personale della resistente o di un suo sostituto munito di procura sostanziale.
Il tribunale disponeva la rinnovazione del procedimento di mediazione rilevando che l'incontro di mediazione del 11.7.2024 era stato rinviato al 12.9.2024 senza che si rivenisse tra gli allegati del verbale di mediazione l'invio della comunicazione della nuova data ad una parte. Il procedimento di rinnovazione rinnovato risulta correttamente espletato e la domanda viene ritenuta procedibile.
Sul punto il tribunale rileva che:
- grava sul mediatore, in qualità di soggetto a tal fine istituzionalmente preposto, accertare la regolare comunicazione dell'invito a comparire nei confronti di tutte le parti;
- la verifica della corretta instaurazione del "contraddittorio" attiene a un adempimento preliminare di competenza del mediatore;
- l’omessa comunicazione dell'invito nei confronti di una parte inficiava ab origine l'incontro di mediazione svoltosi in data 12.9.2024;
- nessuna norma impedisce al Giudice di disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione;
- il procedimento inizialmente svolto viziato in radice per mancata convocazione di tutte le parti da parte del mediatore e, dunque, per fatto non imputabile ad alcuna delle parti del processo;
- la rinnovazione del procedimento di mediazione è sorretta dal generale potere del giudice di impedire nullità e sanare quelle eventualmente consumate (art. 162 co. 1 c.p.c.) non solo nel processo, ma anche nell'incidentale procedimento di mediazione, che del processo costituisce condizione di procedibilità, sempre nell'ottica di favorire la possibilità di giungere al suo esito fisiologico, ossia la decisione di merito (Corte app. Firenze, 22/3/2025; Trib. Venezia, 12/6/2025).
Nel merito la domanda viene accolta, il contratto risolto per fatto e colpa dei conduttori con condanna al rilascio del locale e alla rifusione delle spese legali eccetto le spese di mediazione per mancata prova dell’esborso.°
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