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Gli avvocati devono riferire al giudice sull’esito della mediazione indicando le parti (sostanziali) che non sono comparse, le ragioni pregiudiziali che hanno impedito la mediazione e coloro che hanno rifiutato l’eventuale proposta del mediatore.

Autore Marco Benesperi

18 07m 14

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Tribunale di Firenze, Ordinanza 18 marzo 2014.

Con una innovativa ordinanza in tema di effettiva partecipazione alla mediazione civile, il Tribunale di Firenze ha onerato gli avvocati a relazione sull’esito del primo incontro, indicando le parti sostanziali assenti, le questioni pregiudiziali che hanno impedito la mediazione, la proposta del mediatore ed il suo contenuto con l’indicazione della parte che l'ha rifiutata ai fini della valutazione delle spese di giustizia.
  • Avv. Marco Benesperi

    Prato

    Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio. Oltre all`attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agliana ed è attivo da anni nel mondo del volontariato, dello sport e dell`associazionismo.

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