Tribunale di Roma, Sez. XIII Civile, sentenza 29 maggio 2014.
In caso di sinistro stradale, la compagnia di assicurazione che non partecipa alla mediazione adducendo quale giustificazione la fondatezza delle proprie ragioni, ostacola il corretto esplicarsi degli strumenti conciliativi e può essere condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e al doppio delle spese processuali per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .
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