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Condanna immediata al pagamento del contributo per la banca che non partecipa alla mediazione

Autore Giuseppe Ruotolo

30 06m 15

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Ordinanza Tribunale Firenze 3.6.15 - dr. Guida

Il Tribunale Fiorentino continua a distinguersi per i provvedimenti emessi in materia di Mediazione.
In questo caso l'ordinanza del Giudice Guida si distingue per la risolutezza con la quale dà piena applicazione all'art. 8 co. 4 bis della D.Lgsl. 28/10 mandando immediatamente "alla cassa" la Banca chiamata in Mediazione che "non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo".
Si va quindi rafforzando presso i Tribunali l'orientamento secondo cui la partecipazione alla Mediazione non può esaurirsi nell'espletamento di una mera formalità con la quale si adduca qualsiasi pretesto a scusante della mancata presenza all'incontro, ma è invece richiesto una valida giustificazione a sostegno della scelta di non comparire, pena la completa attuazione del disposto normativo (art. 8 co. 4 bis D.Lgsl. 28/10).
D'altra parte la decisione fa pendant con altre con le quali già si era precisato come il chiamato non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, “poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire" ” (cfr. Trib. Roma, 29.05 14 – est. Dr. Moriconi).
Senz'altro apprezzabile e da salutare con favore è infine anche la scelta operata di imporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, già nella prima udienza, piuttosto che in sede di decisione finale della causa.
  • Avv. Giuseppe Ruotolo

    Verona

    Ha frequentato l`Università degli Studi di Bologna, laureandosi in Giurisprudenza l`11.03.1987. Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo studio del diritto commerciale e contrattuale. Ha rivolto quindi la sua attenzione soprattutto ai contratti bancari e di finanziamento. Incline alle istanze di giustizia particolarmente pressanti dell`odierna società ed a queste naturalmente portato anche e soprattutto per merito dell`attività forense svolta attraverso diverse generazioni, si è iscritto nell`Albo dei Praticanti Procuratori Abilitati di Verona l`11.04.1988, onde intraprendere a sua volta la professione legale. Si è quindi dedicato allo studio di particolari problematiche afferenti la procedura civile. Ha sostenuto con successo l`esame per l`esercizio della professione di Avvocato nel 1992 presso la Corte di Appello di Venezia, iscrivendosi quindi nell`albo degli Avvocati di Verona il 20.07.92. In data 29.10.2004 si è iscritto all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. Pratica la professione di avvocato presso lo Studio Legale in Verona, via A. Sciesa n. 3, organizzato in forma associativa e che frequenta costantemente da quasi trenta anni. Le sua attività, svolta presso i Tribunali del distretto della Corte di Appello di Venezia, è per lo più concentrata nella materia civilistica, ed in particolare nel diritto contrattuale, commerciale, bancario e finanziario, con una particolare attenzione dedicata alle problematiche connesse, nonché in materia di risarcimento danni e diritti successori. All’inizio del 2006 ha partecipato con profitto al Corso Base di Formazione per Conciliatori, organizzato secondo gli standard adottati da Unioncamere (maggio 2005), ottenendo la relativa attestazione. Ha partecipato con profitto al Corso Formazione per Conciliatori, previsto dal D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 e d.m. 18.10.2010, n. 180, ottenendo la relativa attestazione e conseguente iscrizione presso l’Organismo Veronese di Mediazione Forense – O.V.M.F.

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