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Anche nella mediazione telematica deve essere rispettato il principio di competenza territoriale.

Autore Roberta Calabrò

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Tribunale di Napoli, 7.9.2024, sentenza n. 7753, Giudice Ettore Pastore Alinante.

Il caso in esame riguarda un’azione negatoria di servitù, nella quale parte convenuta ha eccepito anche l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sul presupposto dell'erronea indicazione di organismo incompetente territorialmente.

Il Giudice assegnava alle parti il termine per proporre la domanda di mediazione, l’attore presentava la domanda ma la mediazione si concludeva negativamente per assenza della parte invitata - convenuta nel giudizio.

In giudizio parte convenuta eccepiva che l’attore aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente;
  • Dal verbale di mediazione risultava che l’organismo avesse sede in luogo diverso rispetto a quello del Giudice territorialmente competente;
  • Il principio della competenza territoriale deve essere rispettato anche per le mediazioni che si svolgono in videoconferenza;
  • La parte invitata non aveva partecipato all’incontro di mediazione ma nessuna norma le impone di presentarsi in mediazione per eccepire l’incompetenza dell’organismo di mediazione in quanto la conseguenza di tale incompetenza è processuale;
  • se si fosse presentata all’incontro di mediazione, senza sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo, vi avrebbe implicitamente rinunciato e non avrebbe poi potuto sollevarla in giudizio;
  • parte convenuta, invece, non ha partecipato all'incontro di mediazione e ha eccepito l’incompetenza territoriale dell’organismo presso cui era stata depositata la domanda nella prima difesa utile.
Per tali motivi, il Giudice ha ritenuto fondata tale eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione e ha dichiarato improcedibile la domanda attorea, condannandola alla rifusione delle spese di lite. *
 
  • Avv. Roberta Calabrò

    Roma

    Ho scelto di fare l`avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989. L`approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un`evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto. L` indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia è conseguenza della passione e della dedizione che ho sempre riservato alle persone e ai loro problemi ma è anche frutto della competenza nella materia giuridica e della capacità di gestire anche situazioni complesse e problematiche. Un valore aggiunto che apporto alle mediazioni è una buona capacità di espressione giuridica e di sintesi linguistica nella stesura degli accordi di conciliazione. Cerco di mettere in pratica il motto che ho condiviso con i miei tre figli: NIHIL DIFFICILE VOLENTI

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