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Anche nella mediazione obbligatoria, come quella demandata, è necessaria la presenza personale delle parti e che la mediazione sia effettivamente provata.

Autore Pietro Lencioni

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Tribunale di Firenze, ordinanza 26.11.2014.

Anche per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, co. 1 bis d.lgs.n. 28/2010, è necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata. Non è possibile applicare analogicamente le norme che, ‘nel processo’, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l’attività che porta all’accordo ha natura personalissima e non è delegabile (il giudice, naturalmente, valuterà caso per caso se la mancata presenza personale sia giustificata).
  • Avv. Pietro Lencioni

    Prato

    Sono iscritto nell`Albo degli Avvocati di Prato dal 1965 ed in quello degli Avvocati Cassazionisti dal 1979. Ho avuto l`incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Prato dal 1989 al 1997. Sono Mediatore dal 28 aprile 2011. Come avvocato ho trattato tutte le materie nell`ambito civile, preferendo quelle relative alle succesioni ereditarie, alle comunioni, alle locazioni Non tratto controversie di lavoro e di infortunistica stradale. Svolgendo ancora la professione di avvocato e di mediatore ed avendo svolto l`incarico di giudice onorario sto apprezzando l`importanza della mediazione nella sua funzione di evitare il contenzioso giudiziario, molto spesso dovuto alla mancanza di un sereno confronto tra le parti.

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