Corte di Cassazione, Sezione II, 29.2.2024, ordinanza n. 5389
Questa controversia in materia condominiale iniziava con la domanda davanti al Giudice di Pace di Parma avanzata dal Condominio Fratelli Be. nei confronti della condòmina Be.An., per la rimozione di due fioriere poste nell'area comune.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale di Parma confermava la decisione rigettando l'appello della convenuta condòmina, previo accertamento che l'area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice ma condominiale (attraverso l'esame dei titoli) e che l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso. In particolare, era stato accertato che Be.An. aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
La condòmina Be.An. proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti ritenuti inammissibili (i primi due) e infondati (gli altri due) dalla Corte.
Con il quarto motivo di ricorso, la condòmina aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso.
La Corte rileva che, dalla lettura dell’art. 13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile, si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. La Corte ha ritenuto che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente in tutti i gradi, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo sulla base di una proposta di conciliazione del mediatore accettata dal Condominio e rifiutata dalla ricorrente.
Il ricorso viene dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale di Parma confermava la decisione rigettando l'appello della convenuta condòmina, previo accertamento che l'area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice ma condominiale (attraverso l'esame dei titoli) e che l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso. In particolare, era stato accertato che Be.An. aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
La condòmina Be.An. proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti ritenuti inammissibili (i primi due) e infondati (gli altri due) dalla Corte.
Con il quarto motivo di ricorso, la condòmina aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso.
La Corte rileva che, dalla lettura dell’art. 13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile, si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. La Corte ha ritenuto che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente in tutti i gradi, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo sulla base di una proposta di conciliazione del mediatore accettata dal Condominio e rifiutata dalla ricorrente.
Il ricorso viene dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
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