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Anche in caso di ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., l`avvocato deve informare la parte assistita dell`esistenza del procedimento di mediazione adempiendo all`obbligo di informativa previsto dall`art.4 D.lgs.28/2010

Autore Mario Antonio Stoppa

29 07m 11

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Tribunale di Varese, Sez. I, decreto 30 giugno 2010

Ai sensi dell'art. 5, comma IV, d.lgs. 28/2010, la mediazione conciliativa, sia obbligatoria che su impulso giudiziale è esclusa (perché "non si applicano" i commi 1 e 2 del suddetto art. 5) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ciò nondimeno, già prima del monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la "sospensione" dei commi 1 e 2 dell'art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione.
  • Avv. Mario Antonio Stoppa

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016). E` mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le proprie relazioni sociali. Ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle liti in materia di successioni, divisioni, contratti reali, locazioni e contratti bancari, concludendo accordi positivi in numerosi casi. Svolge l`attività di tutor per i neo-mediatori e si occupa di aggiornamento normativo e formativo.

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